Visualizzazione post con etichetta lavoro. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta lavoro. Mostra tutti i post

venerdì 16 maggio 2008

Il valore della rivalutazione del Tfr fissato a febbraio 2008

L'art. 2120 del codice civile stabilisce che il trattamento di fine rapporto accantonato alla fine di ogni anno deve essere rivalutato applicando due tassi, costituiti da:

- 1,5% in misura fissa;

- 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Per il mese di febbraio 2008 l’indice dei prezzi al consumo comunicato dall’Istat è 132,5, con una differenza rispetto a dicembre 2008 pari a 0,531107. Il 75% di questo aumento è quindi pari a 0,398331, al quale vanno sommati 2/12 del tasso fisso (1,5), cioè 0,250. La somma dei due importi (0,398331 + 0,250) dà il valore della rivalutazione del Tfr di febbraio 2008, pari a 0,648331.

In caso di corresponsione di una anticipazione del Tfr, il tasso di rivalutazione si applica sull'intero importo accantonato fino al periodo di paga in cui l'erogazione viene effettuata; per la restante parte dell'anno si applica, invece, solo sulla quota al netto dell'anticipazione, quella cioè che rimane a disposizione del datore di lavoro.

Dal 1° gennaio 2001 la rivalutazione maturata dai lavoratori deve essere tassata separatamente dal Tfr, attraverso l'imposta sostitutiva dell'11%. Il prelievo si effettua alla fine dell'anno o alla cessazione del rapporto di lavoro.

La rivalutazione non riguarda la quota di Tfr versata dai dipendenti ai fondi di previdenza complementare, mentre devono essere rivalutate dai datori di lavoro le quote di Tfr maturate dai lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti che sono state trasferite al fondo di Tesoreria presso l'Inps.

martedì 29 aprile 2008

Le festività ebraiche del 2009

Il ministero dell'Interno ha stabilito con il Dm 27 marzo 2008 il calendario delle festività religiose ebraiche per l'anno 2009.

Le festività religiose ebraiche del 2009 saranno le seguenti:

- tutti i sabati (da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sole del sabato);

- 8, 9, 10, 15 e 16 aprile: Pesach (Pasqua);

- 29 e 30 maggio: Shavuoth (Pentecoste);

- 30 luglio: Digiuno del 9 di Av;

- 18 e 19 settembre: Rosh Ha Shanà (Capodanno);

- 27 e 28 settembre: Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);

- 3, 4, 9 e 10 ottobre: Succoth (Festa delle Capanne);

- 11 ottobre: Simchat Torà (Festa della Legge).

domenica 27 aprile 2008

Dimissioni volontarie, anche i lavoratori possono fare l’invio

La sensazione è che le novità non siano finite, ma che continueranno fin dalle prossime settimane. In attesa di nuovi sviluppi, registriamo l’ennesimo cambio di rotta riguardo ad una procedura che in un paese civile non avrebbe visto la nascita ma che qui da noi, in Italia, non solo esiste ma si modifica ad ogni sospiro di vento.
Rispetto all’inizio sono cambiate un po’ di cose, in particolar modo riguardo ai soggetti tenuti ad inviare l’MDV.

L’invio fai-da-te concesso al lavoratore
In origine era previsto che il lavoratore potesse inviare da solo il modulo delle dimissioni volontarie, tanto è vero che il primo modulo (allegato A del decreto interministeriale 21 gennaio 2008) prevedeva proprio, nella sezione 5, di scegliere il «soggetto abilitato che presenta MDV se diverso dal cittadino». Prima dell’entrata in vigore delle nuove norme il modulo è stato rivisto e modificato, nel senso di consentirne l’invio solamente ai soggetti delegati.
Adesso, con la circolare del 25 marzo, il ministero del Lavoro ritorna sui suoi passi e concede nuovamente ai lavoratori la possibilità di effettuare privatamente non solo la compilazione, ma anche l’invio del modulo. A questo proposito, il ministero del Lavoro ha già provveduto a modificare la pagina Internet dedicata alla nuova disciplina (www.lavoro.gov.it/mdv), che prima consentiva ai lavoratori la sola possibilità di pre-compilare il modulo e non anche di inviarlo.

Ipotesi di non applicazione della normativa sulle dimissioni volontarie
La normativa sulle dimissioni volontarie, stabilisce sempre la circolare del 25 marzo, si applica a tutti i casi di recesso unilaterale, sia del settore pubblico sia di quello privato, compreso il lavoro domestico. Bisogna perciò escludere i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro derivi da accordi di risoluzione consensuale (almeno) bilaterale, vale a dire:
- i casi di risoluzione consensuale, «dai quali si evince l’accordo tra le parti (lavoratore e datore di lavoro) a rescindere il contratto di lavoro»;
- i casi di dimissioni incentivate, «che si verificano quando il datore di lavoro può favorire le dimissioni del dipendente offrendo un incentivo economico per lasciare il posto di lavoro»;
- i casi di cessioni di contratto, nei quali «la cessazione del rapporto non avviene con atto unilaterale, ma con accordo trilaterale».
La nuova normativa non si applica poi:
- ai casi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato per decorrenza dei termini;
- in caso di collocamento di quiescenza e di collocamento in pensione;
- alle dimissioni rese durante il periodo di prova;
- in caso di licenziamento.

Le dimissioni per giusta causa
La precedente circolare del 4 marzo stabiliva all’ottavo capoverso del paragrafo 4:
«Sembra il caso di sottolineare che non si applica la previsione di cui alla legge n. 188 del 2007 ai casi di c.d. “dimissioni per giusta causa”, in quanto l’istituto è normativamente assimilato al licenziamento che non è oggetto della medesima norma».
La nuova circolare del 4 marzo ha soppresso questo capoverso, prevedendo di fatto il rientro nella nuova procedura delle dimissioni per giusta causa.

I rapporti di lavoro esclusi dalla nuova disciplina
La circolare del 25 marzo prevede poi che siano esclusi dalla nuova disciplina i seguenti rapporti di lavoro:
- le prestazioni di lavoro accessorio ex art. 70, Dlgs 276/03;
- gli stage e i tirocini, dal momento che non sono rapporti di lavoro;
- le prestazioni di lavoro occasionale svolte in regime di piena autonomia ex art. 2222 c.c., dal momento che non c’è coordinamento tra l’attività del prestatore e quella del committente;
- i rapporti di agenzia ex art. 1742 c.c. e seguenti.

I lavoratori esclusi dalla disciplina
Le nuove norme non si applicano nel caso in cui le dimissioni vengano presentate da:
- componenti di organi di amministrazione e di controllo di società e partecipanti a collegi e commissioni, purché si configurino come rapporti di lavoro autonomi e non come collaborazioni coordinate e continuative;
- impiegati pubblici quali magistrati ordinari, avvocati dello Stato, personale militare e delle forze di polizia, personale della carriera diplomatica e prefettizia, dipendenti della Banca d’Italia, della Consob, dell’Isvap, vigili del fuoco, ecc.

I soggetti abilitati all’invio
Rispetto alla circolare del 4 marzo, la nuova circolare prevede la soppressione delle Direzioni regionali del lavoro dall’elenco dei soggetti abilitati all’invio del modulo, fatta eccezione per la Drl di Aosta. Ecco dunque la nuova lista:
- lavoratori;
- Direzioni provinciali del lavoro;
- Direzione regionale del lavoro di Aosta;
- ispettorati del lavoro di Trento e Bolzano;
- ispettorati provinciali del lavoro della regione Sicilia;
- comuni;
- organizzazioni sindacali e patronati (ma solo a seguito di convenzioni)

La data di decorrenza delle dimissioni
Nella nuova circolare il ministero del Lavoro precisa che cosa si intende per “data decorrenza dimissioni”: non si tratta più del primo giorno di non lavoro, come precedentemente specificato nelle Faq del sito ministeriale, bensì si tratta del «primo giorno da cui decorre il preavviso, ove previsto dal contratto di lavoro».

Il formulario della convenzione per sindacati e patronati e i chiarimenti dell’Inps
La circolare del 25 marzo non è stato l’ultimo provvedimento in ordine di tempo. Successivamente ad essa, infatti, sono stati emanati due nuovi provvedimenti:
- con il decreto 31 marzo il ministero del Lavoro ha definito la forma di convenzione che le organizzazioni sindacali e i patronati devono sottoscrivere per diventare soggetti abilitati e aiutare i lavoratori nella compilazione e nell’invio del modulo di dimissioni volontarie;
- con il messaggio n. 7080 del 28 marzo l’Inps ha ribadito che la nuova disciplina non riguarda i casi di collocamento in quiescenza o in pensione.

giovedì 13 marzo 2008

Dimissioni volontarie, il lavoratore deve essere assistito

Sebbene in estremo ritardo, con la circolare del 4 marzo il ministero del Lavoro ha fornito le indispensabili istruzioni operative al decreto interministeriale 21 gennaio 2008, che ha reso efficace le norme sulle dimissioni volontarie contenute nella legge 188/07.

È interessante notare come sul tema siano avvenuti in pochi mesi molti cambiamenti. Facciamo degli esempi. La legge 188/07 prevedeva l’utilizzo di moduli cartacei, mentre il decreto interministeriale ha previsto l’uso esclusivo di moduli telematici. Il modulo emanato in allegato al decreto è stato modificato dopo appena una settimana. Il decreto prevedeva poi che il modulo potesse essere inviato dal lavoratore o da un soggetto abilitato, invece la circolare del 4 marzo ha chiarito che ad inoltrare il modulo sono solo i soggetti abilitati. È quest’ultimo aspetto che rappresenta la novità più rilevante della circolare ministeriale, uscita poche ore prima dall’entrata in vigore delle nuove norme sulle dimissioni certificate.

Sulla base delle indicazioni ministeriali, quindi, la procedura da seguire per i lavoratori che vogliono dimettersi è la seguente: devono presentarsi presso le strutture di uno dei soggetti abilitati (che ad oggi sono le Direzioni regionali e provinciali del lavoro, i Centri per l’impiego e i comuni) e lì compilare e inviare il modello MDV.
Sul proprio sito il ministero del Lavoro ha messo a disposizione degli utenti una pagina dedicata alle dimissioni volontarie (www.lavoro.gov.it/mdv) che prevede la divisione tra cittadini e soggetti intermediari: ai primi è soltanto permesso precompilare il modulo (per velocizzare la pratica), ai secondi invece ne è concesso l’invio.

La circolare chiarisce anche altre cose. Ad esempio, precisa che le norme sulle dimissioni volontarie non devono applicarsi alle seguenti ipotesi:

- accordi di risoluzione consensuali bilaterali;

- dimissioni presentate dal lavoratore durante il periodo di prova;

- dimissioni per giusta causa;

- dimissioni nei rapporti di lavoro marittimo;

- dimissioni degli amministratori di società.

Dal punto di vista dei destinatari delle nuove norme, la circolare elenca le tipologie di datori di lavoro e quelle di lavoratori. Per datori di lavoro si intendono i datori di lavoro privati, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, le associazioni, le onlus, gli esercenti delle arti e professioni e le società cooperative.
Per lavoratori si intendono i lavoratori subordinati (operai, impiegati, quadri e dirigenti), i collaboratori a progetto, i collaboratori occasionali, i titolari di “mini co.co.co.”, gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro e i soci lavoratori di cooperative.

Rispetto al punto critico della normativa, ossia l’ipotesi del lavoratore che si dimette senza la forma richiesta e diventa irrintracciabile, si sperava che la circolare fornisse una soluzione. Così non è stato. Di conseguenza, nel caso in cui un lavoratore si dimettesse senza consegnare l’MDV e dal giorno dopo non si presentasse più al lavoro, il datore di lavoro potrebbe comportarsi in due modi:

- considerare il lavoratore ancora in servizio e aprire nei suoi confronti un procedimento disciplinare che termini con il licenziamento;

- considerare risolto il rapporto di lavoro per fatti concludenti (molto difficile da provare).

Ulteriori dubbi non ancora sciolti riguardano la sezione 4 (entrambi i campi) e la sezione 2 (perché si fa riferimento solo al datore di lavoro e non anche al committente?).

lunedì 3 marzo 2008

Il valore della rivalutazione del Tfr fissato a gennaio 2008

L'art. 2120 del codice civile stabilisce che il trattamento di fine rapporto accantonato alla fine di ogni anno deve essere rivalutato applicando due tassi, costituiti da:

- 1,5% in misura fissa;

- 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Per il mese di gennaio 2008 l’indice dei prezzi al consumo comunicato dall’Istat è 132,2, con una differenza rispetto a dicembre 2007 pari a 0,303490. Il 75% di questo aumento è quindi pari a 0,227618, al quale va sommato 1/12 del tasso fisso (1,5), cioè 0,125. La somma dei due importi (0,227618 + 0,125) dà il valore della rivalutazione del Tfr di gennaio 2008, pari a 0,352618.

In caso di corresponsione di una anticipazione del Tfr, il tasso di rivalutazione si applica sull'intero importo accantonato fino al periodo di paga in cui l'erogazione viene effettuata; per la restante parte dell'anno si applica, invece, solo sulla quota al netto dell'anticipazione, quella cioè che rimane a disposizione del datore di lavoro.

Dal 1° gennaio 2001 la rivalutazione maturata dai lavoratori deve essere tassata separatamente dal Tfr, attraverso l'imposta sostitutiva dell'11%. Il prelievo si effettua alla fine dell'anno o alla cessazione del rapporto di lavoro.

La rivalutazione non riguarda la quota di Tfr versata dai dipendenti ai fondi di previdenza complementare, mentre devono essere rivalutate dai datori di lavoro le quote di Tfr maturate dai lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti che sono state trasferite al fondo di Tesoreria presso l'Inps.

martedì 5 febbraio 2008

Le comunicazioni obbligatorie e il contratto di soggiorno per lavoro

Con la nota 465 del 29 gennaio 2008 il ministero dell'Interno ha precisato che le nuove regole sulle comunicazioni obbligatorie unificate previste dall'art. 1184 della Finanziaria 2007 (legge 296/06) e dal decreto attuativo ex art. 4-bis, comma 7, del Dlgs 181/00 (decreto interministeriale 30 ottobre 2007) non eliminano l'obbligo per i datori di lavoro di inviare il contratto di soggiorno in caso di assunzione di lavoratori extracomunitari.

Nonostante le nuove norme prevedano che la comunicazione inviata al servizio competente è valida ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione anche nei confronti di Inail, Inps, Enpals e Prefettura, esse riguardano ogni ipotesi di variazione del rapporto di lavoro (art. 22, comma 2, lett. d, Dlgs 286/98) ma non anche la sua instaurazione. Questo significa che il contratto di soggiorno deve continuare a sussistere, anche perché serve ad impegnare il datore di lavoro a:

- indicare la sistemazione alloggiativa del lavoratore;

- assumersi l'impegno di pagare le spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza.

Ad ogni modo, il ministero dell'Interno informa che è stato avviato uno studio "per esaminare la possibilità di inserire i contenuti del modello Q nel modello di comunicazione obbligatoria".

La pluriefficacia delle comunicazioni cartacee per i domestici

Con la nota n. 467 del 18 gennaio 2008 il ministero del Lavoro ha voluto chiarire meglio le regole che riguardano i datori di lavoro domestico in materia di comunicazioni obbligatorie.

Il decreto interministeriale 30 ottobre 2007, entrato in vigore lo scorso 11 gennaio, ha previsto che i datori di lavoro domestico possono derogare all'obbligo generale di invio telematico delle comunicazioni obbligatorie attraverso la compilazione e la trasmissione dei nuovi moduli ministeriali in formato cartaceo.

Questa modalità di invio, alternativa a quella on line, è praticabile in realtà da tutti i datori di lavoro, domestici e non, fino al 29 febbraio 2008, al termine del regime transitorio: dal 1° marzo in poi, infatti, l'unico invio consentito sarà quello telematico, ad eccezione appunto dei datori di lavoro domestico, i quali potranno continuare a trasmettere le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei contratti in modalità cartacea.

Qual è allora la differenza tra i datori di lavoro domestico e gli altri? È presto detto: nel regime transitorio, mentre i datori "hanno la possibilità di avvalersi del formato cartaceo rinunciando alla pluriefficacia", invece la comunicazione cartacea inviata dai datori di lavoro domestico ai Centri per l'impiego assume pluriefficacia. Sarà cura dei servizi informatici regionali inserire tali comunicazioni all'interno dei programmi utilizzati per mettere a conoscenza gli enti interessati dei dati contenuti in tali moduli.

sabato 2 febbraio 2008

Le retribuzioni convenzionali del 2008 per i lavoratori all'estero

Lo scorso 30 gennaio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 il decreto 16 gennaio 2008 del ministero del Lavoro, col quale vengono stabilite le retribuzioni convenzionali del 2008 da prendere a base per il calcolo:

- dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero;

- delle imposte sul reddito da lavoro dipendente.

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente. In caso di assunzione, risoluzione del rapporto di lavoro o trasferimento da o per l’estero nel corso del mese, i valori convenzionali si possono dividere in ragione di 26 giornate.

Sulle retribuzioni convenzionali va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.



















domenica 27 gennaio 2008

Le clausole elastiche e flessibili nel rapporto di lavoro part-time

L'art. 46 della riforma Biagi (Dlgs 276/03) aveva introdotto in tema di lavoro a tempo parziale una serie di modifiche al Dlgs 61/00, prevedendo una maggiore flessibilità nella gestione dell'orario di lavoro e minori vincoli per la richiesta di prestazione di lavoro supplementare, di lavoro straordinario e per la stipulazione di clausole elastiche o flessibili.

Ma che cosa sono esattamente queste clausole? Le clausole elastiche sono norme contrattuali applicabili ai rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto che, se adottate, consentono al datore di lavoro di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa; le clausole flessibili, invece, sono norme contrattuali che danno la possibilità al datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa (ad esempio, il turno di lavoro del martedì viene spostato al venerdì).

La riforma Biagi aveva demandato la possibilità di stipulare queste clausole all'autonomia collettiva, che individuava le condizioni e le modalità di esercizio del potere unilaterale del lavoro di lavoro; in assenza di contrattazione collettiva, le clausole elastiche e flessibili potevano essere inserite nel contratto solo se c'era consenso tra le parti.

La riforma del Welfare (legge 247/07) ha rafforzato il controllo della contrattazione collettiva, diminuendo nel contempo il potere del datore di lavoro. Il risultato è che ora, per essere ammesse, le clausole elastiche e flessibili necessitano dei seguenti requisiti:

- devono essere previste e disciplinate dal contratto collettivo;

- devono essere apposte al contratto individuale previo consenso del lavoratore;

- devono essere attivate con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi (contro i soli 2 della riforma Biagi).

mercoledì 23 gennaio 2008

Entro il 28 gennaio va comunicato il superamento delle 48 ore settimanali

Lunedì 28 gennaio scade il termine per comunicare alla Direzione provinciale del lavoro competente il numero dei lavoratori di aziende con più di dieci dipendenti che, nelle singole settimane del periodo di riferimento 30 agosto-29 dicembre 2007, hanno superato le 48 ore con lavoro straordinario.

martedì 22 gennaio 2008

Le novità del contratto a tempo determinato

La legge di riforma del Welfare (legge 247/07) ha parzialmente modificato la disciplina del lavoro a tempo determinato, contenuta nel Dlgs 368/01.

Innanzitutto all'art. 1 del Dlgs 368/01 è stato inserito un nuovo comma, denominato "01", che così recita: "Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato". Questa premessa, nell'intenzione del legislatore, servirebbe a rafforzare il concetto secondo cui il modello contrattuale normale di lavoro non prevede scadenza.

La principale novità della riforma riguarda la successione di contratti a termine. Il nuovo comma 4-bis dell'art. 5 prevede che "qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2 [cioè dal momento del superamento del termine, ndr]". Sono esenti da questa disciplina i dirigenti (nuovo art. 10, comma 4), le attività stagionali (previste dal Dpr 1525/63 e successive modificazioni) e quelle che saranno in futuro individuate dagli avvisi comuni e dalla contrattazione collettiva.

Ma non è finita. Lo stesso comma 4-bis concede la possibilità di stipulare, una volta trascorso il limite dei 36 mesi, "un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti" per una sola volta, "a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato". La durata di questo nuovo contratto è sottratta alla disponibilità delle parti, che devono attenersi alle indicazioni fornite dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro attraverso l'adozione di avvisi comuni.

Per dare tempo ai datori di lavoro di assorbire questa novità, il legislatore ha previsto che i contratti a termine in corso al 1° gennaio 2008 continuino fino al loro naturale termine, in deroga al limite dei 36 mesi; sempre ai fini del computo dei 36 mesi, i contratti a termine stipulati tra il 1° gennaio 2008 e il 1° aprile 2009 non si sommano a quelli stipulati prima del 2008, ma se si verifica un'assunzione a termine (beninteso, sempre fra le stesse parti e per mansioni equivalenti) dopo il 1° aprile 2009, la sommatoria riguarda tutti i contratti, anche quelli avvenuti prima del 2008.

Viene poi ridisciplinato il diritto di precedenza dei lavoratori a termine nelle assunzioni a tempo indeterminato (prima individuato dalla contrattazione collettiva):

- il lavoratore subordinato che, attraverso uno o più contratti a termine, presta attività nella stessa azienda per un periodo superiore a 6 mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate per le stesse mansioni entro i successivi 12 mesi (nuovo art. 5, comma 4-quater), a condizione che manifesti la propria volontà ad instaurare un contratto di lavoro indeterminato entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto (nuovo art. 5, comma 4-sexies);

- nelle attività stagionali il lavoratore già assunto a termine ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato con lo stesso datore (nuovo art. 5, comma 4-quinquies), a condizione che manifesti la propria volontà ad instaurare un contratto di lavoro indeterminato entro 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto (nuovo art. 5, comma 4-sexies).

lunedì 21 gennaio 2008

Flussi stagionali 2008, le domande al via dal 1° febbraio

Con la circolare n. 263 del 18 gennaio 2008 il ministero dell'Interno ha comunicato che le domande di nulla osta al lavoro stagionale per il 2008 devono essere presentate con le stesse modalità informatiche utilizzate in occasione del decreto flussi 2007 per lavoro non stagionale.

Si potrà accedere al link dedicato ai flussi stagionali per il 2008 (all'interno del sito Internet www.interno.it) solo a partire da lunedì 28 gennaio. L'invio delle domande sarà invece consentito dalle ore 8 di venerdì 1° febbraio.

Con la circolare n. 2 del 18 gennaio 2008 il ministero della Solidarietà sociale ha reso nota la ripartizione per regioni e province autonome degli 80mila lavoratori extracomunitari stagionali.

venerdì 18 gennaio 2008

Comunicazioni obbligatorie on line, le spiegazioni dell'Inps

Come l'Inail, anche l'Inps il 10 gennaio 2008 ha voluto dare le prime indicazioni sulle modalità di invio delle comunicazioni obbligatorie a seguito dell'entrata in vigore del decreto interministeriale 30 ottobre 2007, avvenuta l'11 gennaio 2008.

Con il messaggio n. 846 l'Inps ha chiarito alle proprie sedi periferiche le regole a cui dovranno attenersi i datori di lavoro nelle comunicazioni di assunzione, cessazione, proroga o trasformazione:

- a partire dall'11 gennaio 2008 i datori di lavoro devono effettuare tutte le comunicazioni utilizzando i nuovi moduli allegati al decreto, che sostituiscono qualsiasi altro modello utilizzato in precedenza;

- dall'11 gennaio al 29 febbraio 2008 i datori di lavoro possono effettuare le comunicazioni con i nuovi moduli sia con invio telematico sia con invio cartaceo: in questo secondo caso, però, non sussiste la pluriefficacia della comunicazione, e dunque il datore di lavoro deve, se previsto, adempiere all'ulteriore obbligo di comunicazione nei confronti degli enti previdenziali;

- dal 1° marzo 2008 i datori di lavoro dovranno effettuare le comunicazioni ai Centri per l'impiego esclusivamente in modalità telematica.

Per i datori di lavoro domestico il decreto ha previsto una deroga all'obbligo generale di invio on line, permettendo loro di inoltrare le comunicazioni anche con modalità diverse da quella telematica; nei loro confronti la pluriefficacia della comunicazione (che deve comunque avvenire attraverso l'utilizzo dei nuovi moduli) è assicurata dai servizi informatici regionali del ministero del Lavoro, "attraverso l'inserimento del modulo nei sistemi applicativi dei servizi competenti ed è resa disponibile agli Enti Previdenziali attraverso il sistema di cooperazione applicativa telematica".

giovedì 17 gennaio 2008

Inail, addio alla denuncia nominativa degli assicurati

A seguito dell'entrata in vigore del decreto interministeriale 30 ottobre 2007, che oltre a definire la modalità di trasmissione telematica delle comunicazioni obbligatorie ha sancito anche la loro pluriefficacia, con la circolare n. 2 del 10 gennaio 2008 l'Inail spiega ai datori di lavoro come avverrà la graduale scomparsa della denuncia nominativa degli assicurati (Dna).

Il decreto prevede un periodo transitorio, dall'11 gennaio al 29 febbraio 2008, durante il quale i datori di lavoro possono effettuare le comunicazioni obbligatorie sia con la modalità telematica sia con i moduli cartacei allegati al decreto:
    - nel primo caso l'invio della comunicazione on line è valida anche ai fini Inail;
      - nel secondo caso il datore di lavoro deve continuare a trasmettere all'Inail la denuncia nominativa, "con le stesse modalità finora seguite e con gli strumenti informatici già messi a disposizione dall'Istituto".
        La pluriefficacia della comunicazione, quindi, si applica solo a quelle trasmesse on line: costituiscono un'eccezione le comunicazioni effettuate dai datori di lavoro domestico, per i quali l'obbligo della Dna all'Inail è cessato l'11 gennaio 2008.

        Dal 1° marzo 2008 terminerà definitivamente l'obbligo di presentare la denuncia nominativa all'Inail: da quella data, infatti, i datori di lavoro saranno obbligati a trasmettere i nuovi moduli solamente per via telematica e, dunque, la comunicazione di assunzione o cessazione avrà per tutti i datori di lavoro efficacia erga omnes.

        mercoledì 16 gennaio 2008

        Il valore della rivalutazione del Tfr fissato a dicembre 2007

        L'art. 2120 del codice civile stabilisce che il trattamento di fine rapporto accantonato alla fine di ogni anno deve essere rivalutato applicando due tassi, costituiti da:

        - 1,5% in misura fissa;

        - 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

        Per il mese di dicembre 2007 l'indice dei prezzi al consumo comunicato dall'Istat è 131,8, con una differenza rispetto a dicembre 2006 pari a 2,647975. Il 75% di questo aumento è quindi pari a 1,985981, al quale vanno sommati 12/12 del tasso fisso (1,5), cioè 1,500. La somma dei due importi (1,985981 + 1,500) dà il valore della rivalutazione del Tfr di dicembre 2007, pari a 3,485981.

        In caso di corresponsione di una anticipazione del Tfr, il tasso di rivalutazione si applica sull'intero importo accantonato fino al periodo di paga in cui l'erogazione viene effettuata; per la restante parte dell'anno si applica, invece, solo sulla quota al netto dell'anticipazione, quella cioè che rimane a disposizione del datore di lavoro.

        Dal 1° gennaio 2001 la rivalutazione maturata dai lavoratori deve essere tassata separatamente dal Tfr, attraverso l'imposta sostitutiva dell'11%. Il prelievo si effettua alla fine dell'anno o alla cessazione del rapporto di lavoro.
          La rivalutazione non riguarda la quota di Tfr versata dai dipendenti ai fondi di previdenza complementare, mentre devono essere rivalutate dai datori di lavoro le quote di Tfr maturate dai lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti che sono state trasferite al fondo di Tesoreria presso l'Inps.

          domenica 13 gennaio 2008

          venerdì 11 gennaio 2008

          Prolungato di un anno il regime transitorio per i lavoratori rumeni e bulgari

          Con un tempismo che ha dell'incredibile, il 4 gennaio 2008 il ministero dell'Interno e quello della Solidarietà sociale hanno emanato una circolare che proroga di un anno il termine previsto per la completa liberalizzazione del mercato del lavoro per i cittadini rumeni e bulgari.

          La circolare n. 1 comunica infatti che il Governo ha deciso di continuare ad avvalersi del regime transitorio, scaduto il 31 dicembre 2007, allungandolo fino al 31 dicembre 2008. Tale regime prevede che i lavoratori rumeni e bulgari possano essere assunti liberamente in determinati settori lavorativi (agricolo e turistico alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico dirigenziale e altamente qualificato e lavoro stagionale), mentre in tutti gli altri l'instaurazione del rapporto di lavoro è subordinata all'ottenimento di un nulla osta che il datore di lavoro deve richiedere allo Sportello unico per l'immigrazione, utilizzando un'apposita modulistica.

          A questo punto una domanda sorge spontanea: quali provvedimenti devono essere presi nei confronti di quei datori di lavoro che, confidando nella completa liberalizzazione a partire dal 1° gennaio 2008, hanno effettuato nei primissimi giorni dell'anno assunzioni di cittadini rumeni o bulgari in settori non liberalizzati senza eseguire la procedura autorizzativa?

          mercoledì 9 gennaio 2008

          Flussi stagionali 2008, ecco le quote di ingresso dei lavoratori extracomunitari

          Con decreto 8 novembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2008, il presidente del Consiglio dei ministri ha programmato i flussi di ingresso per l'anno 2008 dei lavoratori extracomunitari stagionali.

          Verranno ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero entro una quota massima di 80mila unità, che il ministero della Solidarietà Sociale provvederà a ripartire tra le Regioni e le Province autonome.

          Alla quota di ingresso così definita sono interessate le seguenti categorie di persone:

          - lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina;

          - lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria, vale a dire Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto;

          - cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2005, 2006 o 2007.

          martedì 8 gennaio 2008

          Dal 1° gennaio 2008 gli interessi legali salgono al 3%

          L'art. 1284 c.c., così come riformato dall'art. 2, comma 185, della legge 662/96, stabilisce che il ministro dell'Economia (ex ministro del Tesoro, a cui la legge faceva in origine riferimento) può modificare ogni anno la misura del saggio degli interessi legali (sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno) attraverso un proprio decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente cui il saggio si riferisce. Qualora entro il 15 dicembre non venga fissata una nuova misura del tasso, questo rimane invariato per l'anno successivo.

          Con decreto del 12 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2007, il ministro dell'Economia ha modificato il tasso di interesse legale, fissandolo con decorrenza 1° gennaio 2008 al 3% in ragione d'anno (fino al 31 dicembre 2007 il saggio era fissato al 2,5%).

          Con circolare n. 140 del 21 dicembre 2007 l'Inps ha reso noto che il nuovo tasso sarà applicato, nei casi previsti dalla normativa attuale, ai crediti contributivi il cui pagamento avverrà dal 1° gennaio 2008 in poi.

          lunedì 7 gennaio 2008

          Stranieri extraUe, la procedura di ingresso per familiari al seguito

          Per far venire in Italia un cittadino extracomunitario assieme alla sua famiglia è necessario seguire una serie di passaggi.

          Innanzitutto il cittadino extraUe deve essere in possesso di un visto di ingresso per lavoro subordinato di durata non inferiore ad un anno, per lavoro autonomo non occasionale, per studio o per motivi religiosi: solo questo documento consente infatti al cittadino straniero di entrare in Italia e di portare con sé a) il coniuge, b) i figli minori (anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio), c) i figli maggiorenni a carico che non possano provvedere al proprio sostentamento a causa del precario stato di salute o d) i genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza.

          La procedura per familiari al seguito (da non confondersi con quella di ricongiungimento familiare, molto simile ma che presuppone la presenza in Italia del cittadino extracomunitario e per giunta già munito del permesso di soggiorno) inizia con la presentazione, da parte del cittadino extracomunitario alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero, di una delega nei confronti di un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia a presentare l'istanza di nulla osta per familiari al seguito.

          La delega, una volta presentata, deve essere tradotta e legalizzata dalla rappresentanza diplomatica consolare italiana all'estero e recapitata al delegato in Italia. Questi, una volta venuto in possesso della delega, deve compilare il modulo della domanda di nulla osta per familiari al seguito (mod. T) in tutte le sue parti e inviarlo in duplice copia allo Sportello unico per l'Immigrazione competente.

          Lo Sportello unico esamina la domanda e poi convoca il delegato perché la integri con una serie di documenti che vanno prodotti in duplice copia; entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, lo Sportello unico rilascia il nulla osta per familiari al seguito e fornisce al delegato il numero telefonico dello Sportello unico al quale rivolgersi per fissare la successiva convocazione dei familiari presso lo stesso Sportello unico.

          A questo punto si apre un'autonoma procedura che riguarda esclusivamente i familiari del cittadino straniero: essi, una volta venuti in possesso del nulla osta per familiari al seguito, devono richiedere il visto d'ingresso in Italia alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero.

          Ottenuti i visti di ingresso, essi potranno raggiungere il familiare (che nel frattempo è già entrato in Italia) e richiedere, direttamente o tramite il delegato (utilizzando il numero di telefono precedentemente fornito), l'appuntamento presso lo Sportello unico per la richiesta del permesso di soggiorno per motivi familiari.