Le comunicazioni obbligatorie e il contratto di soggiorno per lavoro

Nonostante le nuove norme prevedano che la comunicazione inviata al servizio competente è valida ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione anche nei confronti di Inail, Inps, Enpals e Prefettura, esse riguardano ogni ipotesi di variazione del rapporto di lavoro (art. 22, comma 2, lett. d, Dlgs 286/98) ma non anche la sua instaurazione. Questo significa che il contratto di soggiorno deve continuare a sussistere, anche perché serve ad impegnare il datore di lavoro a:
- indicare la sistemazione alloggiativa del lavoratore;
- assumersi l'impegno di pagare le spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza.
Ad ogni modo, il ministero dell'Interno informa che è stato avviato uno studio "per esaminare la possibilità di inserire i contenuti del modello Q nel modello di comunicazione obbligatoria".
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