mercoledì 2 gennaio 2008

La nuova riforma del Welfare: dal comma 39 al comma 43

La legge 247/07 di riforma del Welfare, che è entrata in vigore il 1° gennaio 2008, consta di un articolo e 94 commi.

Il comma 39 inserisce un nuovo comma (denominato "01") all'art. 1 del Dlgs 368/01, stabilendo che "il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato".

I commi 40, 41, 42 e 43 apportano una serie di modifiche al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (disciplinato dal Dlgs 368/01). Se per effetto di più contratti a termine (proroghe comprese) il rapporto di lavoro tra datore e lavoratore si protrae per più di 36 mesi, esso si considera a tempo indeterminato; datore e lavoratore possono stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato che superi il termine dei 36 mesi, a condizione che venga sottoscritto presso la Direzione provinciale del lavoro e con l'assistenza di un rappresentante sindacale (altrimenti il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato). I contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore della legge continuano fino al termine previsto, anche in deroga alla stessa; tuttavia, il periodo di lavoro già effettuato si computa ai fini della determinazione del periodo massimo di 36 mesi.

martedì 1 gennaio 2008

La nuova riforma del Welfare: dal comma 35 al comma 38

La legge 247/07 di riforma del Welfare, che è entrata in vigore oggi, consta di un articolo e 94 commi.

Il comma 35 concede agli invalidi civili tra i 18 e i 64 anni che hanno una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% e che non svolgono attività lavorativa un assegno mensile di 242,84 euro per 13 mensilità.

Il comma 36 elimina l'obbligo, per gli invalidi civili titolari dell'indennità di accompagnamento, di presentare entro il 31 marzo di ogni anno una dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero in istituto (art. 1, comma 249, legge 662/96, ora abrogato).

Il comma 37 modifica l'art. 12 della legge 68/99 sui disabili (ora denominato "Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative" e non più "Cooperative sociali") e aggiunge l'art. 12 bis (titolato "Convenzioni di inserimento lavorativo"), ritoccando così il quadro normativo riguardante le convenzioni per i disabili.

Il comma 38 abroga l'art. 14 del Dlgs 276/03 sulle convenzioni con cooperative per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei disabili.

La nuova riforma del Welfare: dal comma 28 al comma 34

La legge 247/07 di riforma del Welfare, che è entrata in vigore oggi, consta di un articolo e 94 commi.

I commi 28 e 29 delegano il Governo ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti finalizzati a riformare la materia degli ammortizzatori sociali, nel rispetto di una serie di criteri, tra cui la creazione di uno strumento unico per il reinserimento, l'estensione della Cig ordinaria e straordinaria, il coinvolgimento delle aziende nella ricollocazione, la valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali e il potenziamento dei servizi per l'impiego.

I commi 30, 31, 32 e 33 delegano il Governo ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti finalizzati a riordinare: a) i servizi per l'impiego, puntando sul potenziamento dei servizi informativi e la semplificazione delle procedure amministrative; b) gli incentivi all'occupazione, puntando sull'incremento dei livelli di occupazione stabile e l'adozione di misure volte all'inserimento lavorativo dei lavoratori socialmente utili; c) l'apprendistato, puntando sul rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva, l'individuazione di standard nazionali di qualità della formazione, l'individuazione di meccanismi che garantiscano un'attuazione uniforme e immediata dell'apprendistato professionalizzante e i controlli sul corretto utilizzo dei contratti di apprendistato.

Il comma 34 prevede lo stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 al fine di finanziare le attività di formazione professionale.

La nuova riforma del Welfare: dal comma 14 al comma 27

La legge 247/07 di riforma del Welfare, che è entrata in vigore oggi, consta di un articolo e 94 commi.

I commi 14 e 15 stabiliscono, dal 1° gennaio 2010, i nuovi coefficienti di trasformazione previsti dalle legge 335/95 relativi all'età del lavoratore al momento del pensionamento, che verranno aggiornati ogni 3 anni con decreto ministeriale.

Il comma 16 affida al Governo il compito di verificare ogni 10 anni, assieme alle parti sociali, la sostenibilità e l'equità del sistema pensionistico.

I commi 17 e 18 delegano il Governo ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti che istituiscano un contributo di solidarietà per gli iscritti e i pensionati del fondo Volo.

Il comma 19 sospende per il 2008 la rivalutazione automatica delle pensioni superiori a 8 volte il trattamento minimo previsto dall'Inps.

I commi 20, 21 e 22 prevedono disposizioni a favore dei lavoratori vittime dell'esposizione da amianto, da attuarsi con decreto ministeriale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge.

I commi 23 e 24 stabiliscono un aumento delle indennità Inail per il danno biologico (da attuarsi con decreto ministeriale), in attesa dell'introduzione di un meccanismo di rivalutazione automatica.

I commi 25 e 26 dispongono dal 1° gennaio 2008 un allungamento della durata ordinaria dell'indennità di disoccupazione: 8 mesi (anziché 7) per i soggetti che hanno meno di 50 anni e 12 mesi (anziché 10) per i soggetti che hanno 50 o più anni. Aumenta anche la percentuale di commisurazione dell'indennità alla retribuzione: 60% per i primi 6 mesi, 50% per i successivi 2 mesi e 40% per gli ulteriori mesi. Viene poi rideterminata l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti: 35% per i primi 120 giorni e 40% per i successivi giorni fino al 180esimo.
    Il comma 27 prevede una rivalutazione annuale del trattamento di Cigs nella misura del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice Istat.

    lunedì 31 dicembre 2007

    La nuova riforma del Welfare: dal comma 1 al comma 13

    La legge 247/07 di riforma del Welfare, che entrerà in vigore domani, 1° gennaio 2008, consta di un articolo e 94 commi.

    I commi 1 e 2 sostituiscono lo scalone previsto dalla legge 243/04 con un sistema più graduale fatto di scalini e quote.

    Il comma 3 delega il Governo ad adottare, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti per definire le attività usuranti che daranno diritto al pensionamento di anzianità con requisiti inferiori.

    I commi 4 e 5 stabiliscono nuove finestre per l'accesso alla pensione (comma 5) e impegnano il Governo a disciplinare, entro il 2011, i tempi di uscita dal lavoro per chi ha 40 anni di contributi e per chi può usufruire della pensione di vecchiaia (comma 4).

    Il comma 6 delega il Governo ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti che innalzino l'età media di accesso al pensionamento per i regimi pensionistici diversi da quello obbligatorio.

    I commi 7, 8 e 9 delegano il Governo ad adottare, entro un mese dall'entrata in vigore della legge, un piano industriale per razionalizzare il sistema degli enti previdenziali pubblici e conseguire così, nel prossimo decennio, un risparmio di spesa per 3,5 miliardi di euro.

    I commi 10 e 11 stabiliscono dal 1° gennaio 2011 un aumento delle aliquote contributive Inps dei lavoratori iscritti all'assicurazione obbligatoria nella misura dello 0,09%; quest'aumento è collegato alle verifiche sui risparmi derivanti dalla razionalizzazione degli enti pubblici.

    I commi 12 e 13 affidano a una commissione il compito di proporre, entro la fine del 2008, modifiche dei criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione previsti dalle legge 335/95 relativi all'età del lavoratore al momento del pensionamento.

    domenica 30 dicembre 2007

    Garante della privacy, il cedolino non deve contenere la voce "pignoramento"

    Il Garante della privacy ha stabilito che non si può utilizzare la dicitura "pignoramento" sul cedolino della pensione, ma si devono utilizzare altre espressioni più rispettose della riservatezza della persona, come formule generiche o codici identificativi.
      Con il provvedimento del 31 ottobre 2007 il Garante per la protezione dei dati personali ha accolto il ricorso di un pensionato che si è rivolto all'Authority per chiedere la sostituzione del termine "pignoramento", utilizzato per indicare nel foglio paga una trattenuta che gli veniva operata, con espressioni più generiche che non consentissero a terzi di venire immediatamente a conoscenza di delicati aspetti della propria sfera privata.

      In sua difesa l'istituto previdenziale ha fatto presente che la dicitura "pignoramento" è generica, perché si limita ad evidenziare una trattenuta per pignoramento senza indicarne la causa; ciononostante, l'istituto si è reso disponibile a utilizzare un'altra formula.

      Il Garante della privacy ha ritenuto sì lecito l'uso di dati necessari a documentare le diverse voci del cedolino, in modo da poter verificare l'esattezza della retribuzione, ma le finalità di documentazione e di trasparenza possono essere perseguite diversamente, ad esempio mediante l'utilizzo di codici identificativi o di diciture meno specifiche, come "trattenute presso terzi" o "recupero obbligatorio".

      Pubblicato il decreto sulle nuove comunicazioni obbligatorie on line

      Lo scorso 27 dicembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 il decreto interministeriale 30 ottobre 2007 che stabilisce le nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie on line da parte dei datori di lavoro, previste dalla Finanziaria 2007.

      Il decreto, che entrerà in vigore l'11 gennaio 2008, stabilisce l'adozione di una serie di moduli, di seguito elencati, che a partire dal 1° marzo 2008 sostituiranno ogni altro modello utilizzato per le comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro:

      - il modulo Unificato Lav servirà per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro privati, degli enti pubblici economici e delle pubbliche amministrazioni;

      - il modulo Unificato Somm servirà per le comunicazioni obbligatorie delle agenzie di somministrazione;

      - il modulo Unificato Urg servirà per le comunicazioni di assunzione effettuate in casi di urgenza connesse ad esigenze produttive;

      - il modulo Unificato VARDatori servirà per le comunicazioni di variazione della ragione sociale, del trasferimento d'azienda o di ramo di essa.

      I nuovi moduli andranno trasmessi unicamente per via telematica tramite i servizi informatici messi a disposizione dagli uffici competenti. La comunicazione inviata al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro è valida ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione anche nei confronti di Inail, Inps, Prefettura ed Enpals.

      Il ministero del Lavoro ha messo in rete, a disposizione di tutti gli utenti, un vero e proprio manuale con le istruzioni operative della nuova disciplina (che riprende e amplia le disposizioni attuative del decreto contenute nella circolare n. 8371 del ministero del Lavoro del 21 dicembre 2007).

      La nuova disciplina del Durc in pillole


      Durc, cause ostative e cause non ostative al suo rilascio

      Oggi è entrato in vigore il decreto ministeriale 24 ottobre 2007 che contiene le nuove norme in materia di Durc.

      Secondo il nuovo testo legislativo, non costituiscono cause ostative al rilascio del Durc:

      - l'esistenza di crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario;

      - l'esistenza di crediti non ancora iscritti a ruolo, fino alla decisione che respinge il ricorso (in caso di contenzioso amministrativo) o fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna (in caso di contenzioso giudiziario);

      - uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate (con riferimento a ciascun istituto previdenziale e a ciascuna Cassa edile), ma ai soli fini della partecipazione a gare di appalto;

      - l'aver beneficiato degli aiuti di Stato specificati nel Dpcm emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 296/06, sebbene non ancora rimborsati o depositati in un conto bloccato.

      Di contro, la violazione accertata di alcune disposizioni (elencate nell'allegato A del decreto entrato in vigore oggi) in materia di tutela delle condizioni di lavoro non consente il rilascio del Durc per determinati periodi, sempreché i fatti oggetto dell'illecito siano stati commessi dopo il 30 dicembre 2007: così, ad esempio, se nel corso del 2008 il datore di lavoro rimuovesse in maniera dolosa impianti o apparecchi destinati a prevenire infortuni sul lavoro e per questo dovesse essere condannato, egli non potrebbe ottenere il Durc per 24 mesi.

      L'assistenza fiscale del sostituto d'imposta e il termine del 31 luglio 2007

      Un'azienda che presta assistenza fiscale ai propri dipendenti ha chiesto all'agenzia delle Entrate se è corretto che un sostituto d'imposta trasmetta le rettifiche (conseguenti a suoi errori) dei modelli 730 anche dopo il termine del 31 luglio 2007 (ma comunque entro il 31 dicembre 2007), in modo da risparmiare al contribuente l'onere di presentare una dichiarazione integrativa per un errore da lui non commesso.

      Con la risoluzione n. 348 del 28 novembre 2007 l'agenzia delle Entrate ha risposto negativamente, dal momento che le norme tributarie non lasciano spazio ad alcuna incertezza interpretativa:

      - l'art. 17, comma 1, lett. c) del Dm 164/99, come modificato dall'art. 37 del Dl 223/06, convertito con modificazioni dalla legge 248/06, stabilisce per il 2007 che i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale devono "trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 31 luglio di ciascun anno le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione";

      - la circolare dell'agenzia delle Entrate n. 17 del 23 marzo 2007 ha confermato (al paragrafo 2.3) il termine del 31 luglio 2007 anche per "i dati variati a seguito delle rettifiche";

      Il termine del 31 luglio 2007 è dunque perentorio, e serve all'amministrazione finanziaria per svolgere una corretta attività di controllo delle dichiarazioni dei redditi; per di più, a partire dal 2008 il termine del 31 luglio verrà anticipato al 25 giugno.

      Che cosa deve fare allora un contribuente se si accorge di errori nella compilazione del modello 730 imputabili al sostituto d'imposta? Se la correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito, il contribuente può sistemare la dichiarazione presentando entro il 25 ottobre 2007 il modello 730-integrativo (rivolgendosi a un Caf o a un professionista abilitato); se invece la correzione comporta un minor rimborso o un maggior debito, il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa utilizzando il modello Unico 2007 entro i termini ordinari.

      giovedì 27 dicembre 2007

      La nuova disciplina del Durc

      Il 30 dicembre 2007 entreranno in vigore le nuove norme in materia di Durc, inserite nel decreto ministeriale 24 ottobre 2007 che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 novembre.

      Seppure in ritardo, con questo decreto il ministero del Lavoro ha attuato le previsioni contenute nell'art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/06 e ha ridisegnato la disciplina della certificazione unica di regolarità contributiva.

      Il nuovo testo normativo, composto di 10 articoli e un allegato, individua innanzitutto i soggetti obbligati a richiedere la certificazione unica, che sono:

      - i datori di lavoro che intendono fruire a) dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento italiano e b) dei benefici e delle sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria;

      - i datori di lavoro e i lavoratori autonomi a) interessati ad appalti di opere, servizi e forniture pubblici e b) per l'effettuazione di lavori privati dell'edilizia.

      Il Durc va richiesto all'Inps, all'Inail e, per i soli datori di lavoro dell'edilizia, anche alle Casse edili. Esso viene rilasciato solo se viene attestata la regolarità dei versamenti dovuti agli istituti previdenziali e, per i datori di lavoro dell'edilizia, la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse edili.

      mercoledì 26 dicembre 2007

      Pensioni di anzianità, chi può fruire delle vecchie finestre di uscita

      Chi consegue i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2007 potrà optare per la clausola di salvaguardia, potrà cioè andare in pensione di anzianità fruendo delle vecchie finestre di uscita. Le nuove finestre riguardano invece coloro che matureranno i requisiti dal 1° gennaio 2008 in poi.


      Le nuove finestre di uscita per le pensioni di anzianità




      lunedì 24 dicembre 2007

      I requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità dal 2008




      Le novità previdenziali del 2008

      Il disegno di legge sul Welfare, approvato definitivamente dal Senato venerdì 21 dicembre, contiene importanti novità previdenziali.

      Così come previsto dal protocollo del 23 luglio scorso, il disegno di legge cancella lo scalone stabilito dalla legge 243/04 e introduce gli scalini: dal 2008 cioè, per andare in pensione non saranno richiesti 60 anni di età e 35 anni di contributi, ma basteranno, fino al 30 giugno 2009, 58 anni di età per i dipendenti e 59 per gli autonomi abbinati a 35 anni di contributi.

      Un'altra novità è rappresentata dall'applicazione delle finestre d'uscita non solo alla pensione di anzianità, ma anche a quella di vecchiaia: quest'ultima, infatti, da gennaio 2008 decorrerà non più dal mese successivo al compimento dell'età, ma ci saranno 4 uscite programmate, come per i pensionati di anzianità con 40 anni di contributi (mentre per quelli che hanno meno di 40 anni di contributi le finestre si riducono a due).

      Coloro che svolgono attività usuranti avranno una riduzione di 3 anni sull'età minima per andare in pensione (in ogni caso non prima dei 57 anni di età); per beneficiare di questo "sconto" l'attività usurante deve essere stata svolta per almeno la metà dell'intero periodo lavorativo (nel periodo transitorio 2008-2013 per almeno 7 anni negli ultimi 10 di lavoro) e deve sussistere al momento del pensionamento di anzianità.

      Con il messaggio n. 29224 del 4 dicembre scorso l'Inps ha chiarito che chi consegue i requisiti entro il 31 dicembre 2007 potrà andare in pensione di anzianità fruendo delle vecchie finestre, mentre le nuove riguardano coloro che matureranno i requisiti dal 1° gennaio 2008 in poi.

      venerdì 21 dicembre 2007

      Il lavoro domenicale e lo slittamento del riposo settimanale

      La storia riguarda un lavoratore turnista che, dopo aver prestato la propria attività per venti domeniche consecutive senza ricevere maggiorazioni (non previste dal contratto collettivo) e senza fruire del riposo settimanale entro il sesto giorno lavorativo, si è rivolto al Tribunale per chiedere la condanna del datore di lavoro.

      Il Tribunale dava ragione al lavoratore, stabilendo che, nonostante l'assenza di una specifica previsione contrattuale, spetta comunque una maggiorazione per il lavoro prestato di domenica, oltre all'indennità per aver prestato lavoro oltre il sesto giorno.

      Il datore di lavoro ricorreva quindi alla Corte di cassazione, sostenendo che il giudice di merito non avrebbe dovuto riconoscere il diritto ad una maggiorazione (per il lavoro domenicale) non prevista da alcuna fonte contrattuale.

      I giudici della Suprema Corte hanno però respinto il ricorso presentato dal datore di lavoro: la maggiorazione per il lavoro domenicale - hanno sostenuto i giudici nella sentenza n. 18708 del 6 settembre 2007 - va in ogni caso riconosciuta al lavoratore in virtù dell'art. 2109, comma 1, c.c. (il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica), che individua nella domenica un giorno diverso dagli altri. La maggiorazione domenicale è quindi un riconoscimento retributivo (a titolo indennitario) per la maggiore penosità del lavoro prestato in quella giornata.

      Per quanto riguarda lo slittamento del giorno di riposo settimanale e la conseguente maggiorazione per il lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, i giudici hanno riconosciuto che tale compenso spetta a titolo di indennizzo per la privazione della pausa destinata al recupero delle energie psicofisiche.

      Rumeni e bulgari, dal 1° gennaio 2008 assunzioni libere

      Dal 1° gennaio 2008 i datori di lavoro di qualsiasi settore potranno assumere i lavoratori rumeni e bulgari senza vincoli autorizzativi. Il 31 dicembre 2007 termina infatti il regime transitorio che subordina l'assunzione di lavoratori subordinati rumeni o bulgari all'ottenimento di un nulla osta nei settori diversi da quelli agricolo, turistico alberghiero, domestico, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato e stagionale (già privi di limitazione, come anche il lavoro autonomo).

      A partire dal 2008, dunque, tutti i cittadini di Romania e Bulgaria, entrati a far parte dell'Unione europea dal 1° gennaio 2007, potranno essere assunti come lavoratori subordinati con le stesse modalità previste per i cittadini italiani ed europei: basterà consegnare al proprio datore di lavoro, all'atto dell'assunzione, copia del passaporto e del codice fiscale.

      Fino al 31 dicembre 2007, invece, i datori di lavoro che hanno necessità di assumere manodopera rumena o bulgara nei settori interessati dal regime transitorio devono richiedere l'emissione di un nulla osta. Il modulo ministeriale va compilato (apponendo anche una marca da bollo da euro 14,62) e inviato tramite raccomandata a/r allo Sportello Unico per l'Immigrazione competente per territorio; al momento della convocazione del datore di lavoro presso lo Sportello Unico per la consegna del nulla osta, dovrà essere presentata un'altra marca da bollo da euro 14,62.

      giovedì 20 dicembre 2007

      L'Inps adegua gli assegni degli invalidi per il 2007

      Con la circolare n. 133 del 13 dicembre 2007 l'Inps ha disposto l'adeguamento, per l'anno 2007, degli importi di pensione, assegni e indennità erogati agli invalidi civili nonché dei limiti di reddito prescritti per fruire di tali benefici, che fino all'anno scorso venivano stabiliti con decreto del ministero delle Finanze.

      A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 10 del Dl 230/05, convertito con modifiche dalla legge 248/05 e attuato con Dpcm del 30 marzo 2007 (in Gazzetta Ufficiale il 26 maggio 2007), l'Inps è subentrato nell'esercizio delle funzioni che ancora rimanevano allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità.

      Con effetto dal 1° gennaio 2007 gli importi mensili degli assegni assistenziali sono così determinati:

      - pensione di inabilità per gli invalidi totali, assegno mensile per gli invalidi parziali, indennità mensile per i minori invalidi, pensione per i ciechi civili assoluti ricoverati, pensione per i ciechi civili ventesimisti e pensione per i sordomuti: euro 242,84;

      - pensione per i ciechi civili assoluti non ricoverati: euro 262,62;

      - assegno a vita per i ciechi civili decimisti: euro 180,21.

      Per quanto riguarda alcune indennità specifiche, gli importi per il 2007 sono stati così calcolati: indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti, euro 710,32; indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totali, euro 457,66; indennità di comunicazione per i sordomuti, euro 229,64; speciale indennità per i ciechi ventesimisti, euro 168,70.

      martedì 18 dicembre 2007

      Stranieri, come si esce e si rientra in italia con la ricevuta postale

      Il ministero dell'Interno ha diramato lo scorso 12 dicembre una nuova circolare sull'uscita dal territorio nazionale degli stranieri già regolarmente presenti.

      Con questo documento il ministero informa le istituzioni competenti di aver nuovamente richiesto al Consiglio e alla Commissione europea la possibilità di transito temporaneo, dal 14 dicembre 2007 al 31 marzo 2008 attraverso gli Stati membri, dei cittadini extracomunitari che in Italia attendono il rinnovo del titolo di soggiorno; per usufruire di questa nuova facilitazione, gli stranieri extraUe provenienti dall'Italia o diretti verso l'Italia dovranno presentare alle autorità di confine la ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno, il passaporto in corso di validità (o documento di viaggio equipollente) e il titolo di soggiorno scaduto.

      Gli stranieri extracomunitari che sono invece in possesso della ricevuta postale che attesta l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare, potranno far ritorno nei Paesi di origine e successivamente rientrare in Italia, a condizione che:

      - l'uscita e il rientro in Italia avvengano attraverso lo stesso valico di frontiera;

      - il viaggio non preveda il transito attraverso altri Paesi Schengen;

      - venga esibito il passaporto (o documento di viaggio equipollente), unitamente al visto d'ingresso dal quale desumere i motivi del soggiorno (lavoro subordinato, lavoro autonomo o ricongiungimento familiare), e la ricevuta postale.

      La circolare conferma inoltre le indicazioni di un'altra circolare, datata 27 giugno 2007, che riguarda i figli minori di 14 anni che sono iscritti sul permesso di soggiorno dei genitori. Se i genitori sono in possesso della ricevuta postale di richiesta di rinnovo o aggiornamento del titolo di soggiorno, al fine di permettere ai figli infraquattordicenni di seguire i genitori fuori dai confini nazionali e farvi successivamente rientro, le Questure provvedono a concedere ai genitori un permesso di soggiorno cartaceo e provvisorio con l'indicazione del figlio o dei figli di età inferiore ai 14 anni.

      sabato 15 dicembre 2007

      Il valore della rivalutazione del Tfr fissato a novembre 2007

      L'art. 2120 del codice civile stabilisce che il trattamento di fine rapporto accantonato alla fine di ogni anno deve essere rivalutato applicando due tassi, costituiti da:

      - 1,5% in misura fissa;

      - 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

      Per il mese di novembre 2007 l'indice dei prezzi al consumo comunicato dall'Istat è 131,3, con una differenza rispetto a dicembre 2006 pari a 2,258567. Il 75% di questo aumento è quindi pari a 1,693925, al quale vanno sommati 11/12 del tasso fisso (1,5), cioè 1,375. La somma dei due importi (1,693925 + 1,375) dà il valore della rivalutazione del Tfr di novembre 2007, pari a 3,068925.

      In caso di corresponsione di una anticipazione del Tfr, il tasso di rivalutazione si applica sull'intero importo accantonato fino al periodo di paga in cui l'erogazione viene effettuata; per la restante parte dell'anno si applica, invece, solo sulla quota al netto dell'anticipazione, quella cioè che rimane a disposizione del datore di lavoro.

      Dal 1° gennaio 2001 la rivalutazione maturata dai lavoratori deve essere tassata separatamente dal Tfr, attraverso l'imposta sostitutiva dell'11%. Il prelievo si effettua alla fine dell'anno o alla cessazione del rapporto di lavoro.

      martedì 11 dicembre 2007

      La disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato

      Il contratto a tempo determinato è un contratto di lavoro subordinato a cui, per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, è stato apposto un termine che va inserito nel documento contrattuale; se però la durata del rapporto non supera i 12 giorni, la forma scritta del contratto e del termine non è necessaria.

      Il Dlgs 368/01 che disciplina questa tipologia contrattuale stabilisce la sua durata massima in 3 anni, compresa la proroga (ammessa una volta soltanto e per la stessa attività del contratto originario, se sussistono ragioni oggettive).

      Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine (iniziale o prorogato), il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al:

      - 20%, fino al decimo giorno successivo;

      - 40%, per ciascun giorno ulteriore.

      Se il rapporto di lavoro prosegue ancora, il contratto si considera stipulato a tempo indeterminato se supera:

      - il 20esimo giorno, in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi;

      - il 30esimo giorno, in caso di contratto di durata uguale o superiore a 6 mesi.

      Qualora il datore di lavoro riassuma il lavoratore sempre a termine, questo secondo contratto si considera a tempo indeterminato se viene stipulato:

      - entro 10 giorni dalla scadenza del primo contratto di durata fino a 6 mesi;

      - entro 20 giorni dalla scadenza del primo contratto di durata superiore a 6 mesi.

      Se si verificano due assunzioni a termine successive, cioè senza soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.

      In base al principio di non discriminazione, al lavoratore a termine spettano le ferie, la 13esima mensilità, il Tfr e ogni altro trattamento previsto per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, a meno che non sussistano incompatibilità con la natura del contratto a termine.

      lunedì 10 dicembre 2007

      Telelavoro, i rimborsi spese non sono assoggettati a ritenuta fiscale

      L'agenzia delle Entrate ha risolto un dubbio riguardante la disciplina fiscale delle spese telefoniche rimborsate dal datore di lavoro al lavoratore nella sua attività di telelavoro.

      Con la risoluzione n. 357/E del 7 dicembre 2007 l'agenzia ha risposto ad un quesito proposto da un ente pubblico, il quale chiedeva se i rimborsi dei costi telefonici dei telelavoratori avessero natura risarcitoria oppure retributiva.

      Dopo aver ricordato il principio di determinazione del reddito di lavoro dipendente (art. 51 del Tuir), secondo cui fanno parte del reddito tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, l'agenzia ha rispolverato il contenuto di una sua circolare di dieci anni prima (circolare n. 326 del 1997), che escludeva dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente i rimborsi relativi a spese diverse da quelle sostenute per produrre il reddito e di competenza del datore di lavoro, che vengono anticipate dal lavoratore per snellezza operativa.

      Sulla scorta di questo parere, l'agenzia ha risposto che le somme erogate dal datore di lavoro per rimborsare i costi dei collegamenti telefonici oggetto del quesito non vanno assoggettate a ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, dal momento che sono sostenute dal telelavoratore per raggiungere le risorse informatiche dell'azienda messe a disposizione dal datore di lavoro e, quindi, servono a svolgere l'attività lavorativa.

      domenica 9 dicembre 2007

      Presto un modulo combatterà le "dimissioni in bianco"

      Il 23 novembre scorso è entrata in vigore la legge 188/2007, che disciplina le modalità di risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni del lavoratore o del prestatore d'opera.

      Il testo legislativo si compone di un solo articolo, suddiviso in 7 commi, che al comma 1 prevede l'obbligo, da parte del lavoratore o del prestatore d'opera che abbia intenzione di recedere dal contratto di lavoro, di presentare le dimissioni su appositi moduli ministeriali (di prossima emanazione) che saranno disponibili presso le Direzioni provinciali del lavoro, gli uffici comunali, i Centri per l'impiego e anche il sito Internet del ministero del Lavoro.

      I moduli, che avranno una validità di soli 15 giorni dalla data di emissione, riporteranno un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione e spazi destinati all'identificazione del lavoratore o del prestatore d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile.

      I contratti interessati sono quelli di lavoro subordinato, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale e i contratti di associazione in partecipazione di cui all'art. 2549 c.c.

      Lo scopo della legge è quello di combattere il fenomeno delle cosiddette "dimissioni in bianco", che si verifica quando il datore di lavoro impone al lavoratore di sottoscrivere, spesso all'atto stesso dell'assunzione, una lettera di dimissioni priva di data: sotto la minaccia costante del licenziamento (camuffato da dimissioni), il lavoratore presta così la propria opera senza rivendicare diritti, chiedere permessi oppure assentarsi per malattia o maternità.

      venerdì 7 dicembre 2007

      La pulizia degli abiti da lavoro spetta al datore e non al lavoratore

      Chi si deve occupare della pulizia degli indumenti di lavoro? I lavoratori stessi o il datore?

      La Corte di cassazione si è recentemente pronunciata sull'argomento perché investita di un caso riguardante la richiesta di alcuni lavoratori, addetti alla pulizia delle strade e al ritiro dei rifiuti solidi, di essere remunerati per il tempo impiegato per il lavaggio degli abiti da lavoro e per le relative spese.

      Nella sentenza n. 18573 del 4 settembre scorso, i giudici della Suprema Corte hanno innanzitutto chiarito che la divisa fornita dall'azienda a questi lavoratori è a tutti gli effetti un dispositivo di protezione individuale: a norma dell'art. 40 del Dlgs 626/94, per dispositivo di protezione individuale si intende "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo".

      Il datore di lavoro ha quindi l'obbligo di mantenere le divise in efficienza, "assicurandone - scrivono i giudici nella sentenza - le condizioni di igiene mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie".

      Qualsiasi norma del contratto collettivo che delega ai lavoratori l'onere della pulizia degli abiti da lavoro va considerata nulla per contrasto con norme imperative, e i lavoratori che hanno lavato a casa i loro indumenti di lavoro devono essere retributi per l'attività prestata e hanno anche diritto al rimborso delle relative spese sostenute.

      giovedì 6 dicembre 2007

      Che cos'è la Cud?

      Ogni anno i sostituti d'imposta devono consegnare ai lavoratori dipendenti e ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente la Cud, la certificazione unica dei compensi corrisposti nell'anno precedente.

      Il termine di consegna della Cud è attualmente il 28 febbraio; ciò significa che entro il 28 febbraio 2008 i sostituti d'imposta devono rilasciare ai dipendenti e assimilati, in doppia copia, la certificazione dei loro redditi percepiti nel corso dell'anno 2007.

      Nel modello Cud sono sostanzialmente indicati:

      - i redditi corrisposti nell'anno precedente;

      - le ritenute e le detrazioni fiscali;

      - i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore e versati dal sostituto d'imposta ai relativi enti.

      In caso di interruzione del rapporto di lavoro di un dipendente, il sostituto d'imposta è tenuto, su richiesta dell'interessato, a consegnargli la Cud entro i 12 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

      martedì 4 dicembre 2007

      La flessibilità dell’orario di lavoro: un caso concreto

      Se un dipendente con orario di lavoro a tempo pieno, ad esempio 8:00 – 17:00, iniziasse la giornata lavorativa alle ore 10:00 (due ore dopo l’inizio del turno) e finisse alle ore 19:00 (due ore dopo la fine del turno), potrebbero accadere le seguenti ipotesi:

      - permesso e lavoro straordinario: il dipendente potrebbe aver chiesto due ore di permesso al suo diretto responsabile, il quale preventivamente glielo accorda e durante la giornata gli autorizza la prestazione di due ore di lavoro straordinario, da espletare dopo la fine del turno; in questo caso il lavoratore fruirà di due ore di permesso e verrà retribuito con due ore di straordinario;

      - orario di lavoro normale: se il dipendente e il suo responsabile si accordano, è possibile che le due ore non lavorate all’inizio del turno vengano compensate con le due ore lavorate dopo la fine del turno; in questo caso il dipendente non fruirà delle due ore di permesso e non godrà neanche del pagamento delle due ore di straordinario;

      - Banca delle ore e maggiorazione dello straordinario: se il dipendente e il suo responsabile si accordano, è possibile per il dipendente inserire le due ore lavorate dopo la fine del turno nel conto della Banca delle ore (se prevista dalla contrattazione collettiva) e farsi corrispondere le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario; in questo caso il dipendente godrà di due ore di permesso in più e troverà in busta paga il compenso di due ore di maggiorazione per lavoro straordinario.

      lunedì 3 dicembre 2007

      Decreto flussi 2007, entrano in gioco anche i consulenti del lavoro

      Questa mattina il ministero dell'Interno, il ministero della Solidarietà Sociale e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro hanno sottoscritto un protocollo d'intesa al fine di consentire a ciascun consulente del lavoro l'invio telematico di un numero illimitato di domande d'ingresso di extracomunitari.

      Grazie a questa intesa il consulente del lavoro, attraverso una procedura di accreditamento che sarà comunicata nei prossimi giorni dai consigli provinciali dell'Ordine ai propri iscritti, potrà distinguersi dal semplice cittadino (per le richieste di colf e badanti) o datore di lavoro (per tutti gli altri tipi di lavori) e fare innumerevoli domande d'ingresso per i propri clienti. Datori di lavoro e cittadini comuni possono invece presentare al massimo 5 domande ciascuno.

      Il documento firmato questa mattina chiude una vicenda triste, resa pubblica l'8 novembre scorso con la lettera inviata dal segretario generale nazionale dell'Ancl, Francesco Longobardi, ai ministri Damiano e Ferrero; nella lettera il segretario dell'associazione dei consulenti del lavoro ha espresso il disappunto per la mancata inclusione dei consulenti del lavoro tra gli intermediari abilitati all'accesso alla procedura telematica dei flussi d'ingresso 2007, alla stregua di patronati, sindacati e associazioni di categoria.

      L'accordo arriva oggi, 3 dicembre, ma ormai è tardi: la procedura telematica è già attiva e i consulenti del lavoro, impegnati come sono nelle loro attività quotidiane, correranno molti rischi ad aspettare l'accreditamento presso le Prefetture Utg. Molto meglio operare come "semplici cittadini" e compilare le domande una ad una, servendosi di molti indirizzi e-mail e altrettanti pc.

      domenica 2 dicembre 2007

      Maternità co.co.pro., aumento della contribuzione alla Gestione separata

      Con il messaggio n. 27090 del 9 novembre 2007 l'Inps ha comunicato che a decorrere dal 7 novembre 2007 aumenta di uno 0,22% il contributo al Fondo per le prestazioni temporanee della Gestione separata.

      Quest'aumento si è reso necessario a seguito dell'entrata in vigore del decreto 12 luglio 2007, col quale il ministero del Lavoro ha esteso il divieto di lavoro alle collaboratrici a progetto in stato di gravidanza per tutto il periodo del congedo di maternità (due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo il parto), compresi gli eventuali periodi di interdizione anticipata.

      L'art. 7 del decreto prevede infatti che le prestazioni economiche previste a favore delle lavoratrici iscritte alla Gestione separata durante il periodo di congedo di maternità siano finanziate attraverso un'aliquota aggiuntiva, nella misura appunto dello 0,22%, da sommarsi alla vigente quota dello 0,50%, dovuta dai soggetti iscritti alla Gestione separata (collaboratori e associati in partecipazione) privi di altra tutela previdenziale e non titolari di trattamento pensionistico obbligatorio.

      A seguito di questa maggiorazione, dunque, dovuta a partire dal 7 novembre 2007 da tutti gli iscritti alla Gestione separata già destinatari dell'aliquota dello 0,50%, l'aliquota complessiva passa dal 23,50% al 23,72%. Ad ogni modo, il versamento dello 0,22% sui compensi corrisposti dal 7 novembre 2007 al 31 gennaio 2008 potrà essere effettuato entro il 16 febbraio 2008, senza aggravio di somme aggiuntive a titolo di sanzioni civili.

      venerdì 30 novembre 2007

      Le tre tipologie di apprendistato











      giovedì 29 novembre 2007

      Il conteggio del periodo di congedo di maternità

      Domanda di un lettore del blog a proposito del congedo di maternità:

      Se la data effettiva parto è un giorno dopo rispetto alla data presunta parto, si contano 6 mesi e non 180 giorni di calendario?

      Il congedo di maternità prevede che la lavoratrice resti a casa 2 mesi prima della data presunta del parto e fino a 3 mesi dopo la data effettiva del parto. Periodo complessivo: 5 mesi e un giorno (quello del parto).

      Se il bambino nasce un giorno dopo la data presunta, la donna ha diritto di astenersi dal lavoro anche nel periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto. Vale a dire un giorno in più.

      Facciamo un esempio. Se la data presunta del parto è il 15 novembre, la donna si deve astenere dal lavoro a partire dal 15 settembre (vedi messaggio Inps n. 18311 del 12 luglio 2007); se poi il parto avviene il giorno 16 anziché il 15, la donna resterà a casa fino al 16 febbraio.

      Complessivamente, dunque, la donna si asterrà dal lavoro 5 mesi e 2 giorni: 2 mesi prima del parto, il periodo (di un giorno) intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto, il giorno del parto e i 3 mesi successivi al parto.

      Il tratto caratteristico della figura del dirigente

      Che cosa distingue la figura del dirigente d'azienda da quella dell'impiegato con funzioni direttive? A questa domanda ha risposto l'11 luglio scorso la Corte di cassazione nella sentenza n. 15489, dovendo decidere sul ricorso presentato da un impiegato che chiedeva il riconoscimento della qualifica di dirigente per le mansioni superiori svolte per un determinato periodo di tempo.

      In realtà il dipendente aveva portato l'azienda in giudizio non limitandosi all'accertamento del diritto ad ottenere la qualifica superiore, ma chiedendone anche la condanna al pagamento delle differenze retributive e il risarcimento dei danni derivanti dalla dequalificazione professionale.

      Purtroppo per il lavoratore le cose hanno preso fin da subito una brutta piega e poi col tempo non sono affatto migliorate. Risultato: sia i giudici di primo sia quelli di secondo grado hanno rigettato il suo ricorso, non riconoscendogli il diritto alla qualifica pretesa.

      Sconfitto due volte, il lavoratore ha optato per il ricorso in Cassazione. Ma, come si dice, non c'è due senza tre: anche i giudici della Suprema Corte hanno respinto la domanda, confermando la sentenza dei giudici di merito sulla base del fatto che, secondo un orientamento ormai consolidato in materia di mansioni di tipo dirigenziale, il tratto caratterizzante della figura del dirigente è rappresentato dall'esercizio di un potere ampiamente discrezionale che incide sull'andamento dell'intera azienda o che riguarda un suo autonomo settore produttivo.

      Come tale, la figura del dirigente d'azienda si distingue dall'impiegato con funzioni direttive perché ha una tale autonomia e una tale discrezionalità nelle scelte decisionali che la sua attività finisce per influenzare gli obiettivi complessivi dell'imprenditore.

      Nel caso di specie, la Corte di cassazione non ha rilevato errori procedurali da parte dei giudici di merito nell'inquadrare il ricorrente nella categoria contrattuale dei dipendenti anziché in quella dei dirigenti.

      Il risultato finale del conguaglio di fine anno e l'ipotesi di incapienza

      L'operazione di conguaglio di fine anno può dare un risultato a credito oppure un risultato a debito.

      Se il risultato è a credito, significa che il totale delle ritenute operate nel corso dell'anno risulta di importo superiore rispetto a quello effettivamente dovuto per i redditi conseguiti nel medesimo periodo dal dipendente, e dunque il sostituto d'imposta è tenuto a restituire al lavoratore, nello stesso periodo di paga, l'importo eccedente.

      Se il risultato è a debito, significa che il totale delle ritenute operate nel corso dell'anno risulta di importo inferiore rispetto a quello effettivamente dovuto per i redditi conseguiti nel medesimo periodo dal dipendente, e dunque il sostituto d'imposta trattiene al lavoratore, nello stesso periodo di paga, l'importo mancante.

      In caso di forte conguaglio a debito, ossia nel caso in cui il sostituto d'imposta debba trattenere dallo stipendio del lavoratore un'ingente somma di denaro, se la retribuzione del lavoratore non fosse sufficiente si avrebbe la cosiddetta "incapienza".

      L’incapienza avviene nella gran parte dei casi quando il lavoratore intrattiene in corso d'anno più rapporti di lavoro con altri sostituti d'imposta; ben sapendo, dunque, chi sono i lavoratori che vengono assunti in corso d'anno, l’ufficio del personale delle aziende dovrà farsi rilasciare da questi lavoratori, all'atto dell’assunzione, una dichiarazione scritta con la quale essi indicano, in caso di incapienza, le modalità di pagamento della maggiore imposta:

      - mediante emissione di assegno o contanti a favore del sostituto d'imposta;

      - mediante trattenuta sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al 28 febbraio (termine delle operazioni di conguaglio), con l'applicazione dell'interesse dello 0,50% mensile.

      martedì 27 novembre 2007

      Decreto flussi 2007, venerdì la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

      Il ministero dell'Interno ha comunicato che il decreto flussi 2007 sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì 30 novembre.

      Ecco dunque il calendario con tutte le scadenze:

      - da sabato 1° dicembre sarà attivo il servizio telematico (situato all'interno del sito http://www.interno.it/) per registrarsi e compilare le domande di nulla osta al lavoro;

      - dalle ore 8 di sabato 15 dicembre si potranno inviare telematicamente le domande per i lavoratori albanesi, algerini, bengalesi, egiziani, filippini, ghanesi, marocchini, moldavi, nigeriani, pakistani, senegalesi, somali, srilankesi e tunisini, a prescindere dalla tipologia di lavoro;

      - dalle ore 8 di martedì 18 dicembre si potranno inviare telematicamente le domande per collaboratori domestici di Paesi che non hanno quote riservate;

      - dalle ore 8 di venerdì 21 dicembre si potranno inviare telematicamente le domande per tutte le altre categorie di lavoratori e per le conversioni dei permessi di soggiorno.

      sabato 24 novembre 2007

      Sospensione del contratto di inserimento in caso di servizio militare o civile

      In caso di svolgimento del servizio militare o civile, il contratto di inserimento va sospeso?

        A questa domanda, presentata dalla Federazione imprese tessili e moda italiane sotto forma di interpello, il ministero del Lavoro ha risposto in data 16 novembre 2007 (interpello n. 34).

        Innanzitutto il ministero ha voluto fare una premessa, ricordando che:

        - l'art. 77, comma 2, del Dpr 237/64 (leva e reclutamento obbligatorio nelle forze armate) dispone la sospensione del rapporto di lavoro, con diritto alla conservazione del posto di lavoro, per tutto il periodo delle ferma obbligatoria;

        - l'art. 7, comma 1, del Dlgs 215/01 (prima modificato dall'art. 2 del Dlgs 236/03 e poi sostituito dall'art. 1 della legge 226/04) ha sospeso le chiamate al servizio di leva obbligatoria;

        - l'art. 2, comma 1, della legge 64/01 (istituzione del servizio civile nazionale) ha stabilito, a decorrere dalla data di sospensione del servizio militare obbligatorio, la prestazione del servizio civile su base volontaria (come per il servizio di leva).

        Dunque, oggigiorno lo svolgimento del servizio militare o civile è solo volontario e, come tale, non determina il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

        Siccome l'art. 57, comma 2, del Dlgs 276/03 stabilisce che nel computo della durata massima non bisogna tener conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o civile, il ministero ritiene che, pur non sussistendo il diritto alla conservazione del posto, qualora esso sia di fatto conservato (con conseguente riammissione al lavoro), nel computo della durata massima del contratto non si deve tener conto del periodo che è stato volontariamente dedicato al servizio militare o civile.

        Il contratto di inserimento

        Il contratto di inserimento è stato introdotto dal Dlgs 276/03 (artt. 54 e ss.) ed è quel tipo di contratto che viene stipulato per inserire o reinserire nel mercato del lavoro i seguenti soggetti:

        - giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni;

        - disoccupati di lunga durata da 29 a 32 anni;

        - disoccupati che hanno dai 50 anni in su;

        - lavoratori che non hanno lavorato nell'ultimo biennio e che vogliono riprendere l'attività lavorativa;

        - donne di qualsiasi età residenti in un'area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% rispetto a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;

        - persone con grave handicap fisico o psichico.

        Il contratto di inserimento può essere stipulato da enti pubblici economici, imprese e loro consorzi, gruppi di imprese, associazioni professionali, associazioni socio-culturali, associazioni sportive, fondazioni, enti di ricerca e organizzazioni e associazioni di categoria.

        La sua durata non può essere inferiore a 9 mesi e superiore a 18; fa eccezione il contratto stipulato con soggetti portatori di handicap, che può raggiungere i 36 mesi. Nel computo della durata massima non bisogna tener conto dei periodi di assenza per maternità e del servizio di leva.

        All'interno del contratto, poi, il datore di lavoro deve definire un progetto individuale di inserimento, da concordare con il lavoratore, per adeguare le sue competenze professionali al contesto lavorativo.

        venerdì 23 novembre 2007

        Volontariato e tirocinio, cambia il Testo unico sull'immigrazione

        Il 2 ottobre scorso è entrato in vigore il Dlgs 154/07, che ha attuato la direttiva europea sull'ingresso temporaneo di giovani extracomunitari per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.

        Il provvedimento ha apportato modifiche al Dlgs 286/98, l'attuale Testo unico in materia di immigrazione.

        Innanzitutto è stato inserito l'art. 27 bis, che offre la possibilità di ingresso e soggiorno ai cittadini extracomunitari di età compresa tra i 20 e i 30 anni, nei limiti di un numero massimo fissato entro il 30 giugno di ogni anno con decreto del ministero della Solidarietà Sociale, al fine di partecipare ad un programma di volontariato.

        Possono fare richiesta di nulla-osta alla partecipazione dei programmi di volontariato solo gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, le organizzazioni non governative legalmente riconosciute e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale; una volta che lo Sportello per l'immigrazione rilascia il nulla-osta, i giovani stranieri possono avere il visto e il permesso di soggiorno (della durata del programma di volontariato e di norma per un periodo non superiore all'anno).

        Secondariamente è stato modificato l'art. 39 per permettere allo studente straniero, già in possesso di un permesso di soggiorno per studio rilasciato da un Paese Ue e già iscritto a un corso universitario o a un istituto di insegnamento superiore, di venire in Italia e soggiornarvi anche più di tre mesi, senza obbligo di visto, per proseguire gli studi già iniziati nell'altro Stato o per integrarli con un programma di studi ad esso connessi.

        Da ultimo è stato inserito l'art. 39 bis, che offre la possibilità di ingresso e soggiorno ai cittadini extracomunitari:

        - maggiorenni ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione e formazione tecnica superiori;

        - ammessi a frequentare corsi di formazione professionale e tirocini formativi, nei limiti di un numero massimo stabilito annualmente con decreto del ministero della Solidarietà Sociale;

        - dai 15 ai 18 anni, ma solo in presenza di adeguate forme di tutela;

        - 14enni che partecipano a programmi di scambio o di iniziative culturali per la frequenza di corsi di studio presso istituti superiori o accademiche.

        giovedì 22 novembre 2007

        I nuovi contratti della legge Biagi

        L'ultima riforma in ordine di tempo del mercato del lavoro risale alla legge 30/03 (nota anche come legge Biagi), che ha delegato il Governo ad emanare uno o più provvedimenti legislativi per la revisione della disciplina dei servizi pubblici e privati per l'impiego, il riordino dei contratti a contenuto formativo, la riforma del disciplina del lavoro a tempo parziale, l'istituzione di nuove tipologie di lavoro (a chiamata, accessorio, a prestazioni ripartite, ecc.) e l'adozione di provvedimenti per la certificazione dei rapporti di lavoro.

        Il risultato dell'Esecutivo è stato l'emanazione del Dlgs 276/03, entrato in vigore il 24 ottobre 2003, che ha riorganizzato e disciplinato il mercato del lavoro. Le novità della riforma, che riguardano essenzialmente la formazione di nuovi contratti o la modifica di vecchi, si possono così sintetizzare:

        - somministrazione di lavoro (artt. 20-28): il contratto di somministrazione di lavoro sostituisce il contratto di fornitura di lavoro temporaneo (cd. lavoro interinale) ed è quel contratto attraverso il quale un soggetto (somministratore) mette a disposizione di un altro soggetto (utilizzatore) lavoratori che prestano la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore stesso;

        - appalto (art. 29): il Dlgs 276/03 modifica la precedente disciplina, precisando che il contratto di appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore;

        - distacco (art. 30): per la prima volta viene disciplinato dalla legge questo istituto, che si realizza quando il datore di lavoro, per un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa;

        - trasferimento d'azienda (art. 32): il Dlgs 276/03 modifica l'art. 2112 c.c., ad esempio prevedendo l'ipotesi del trasferimento solo in caso di cessione contrattuale o di fusione;

        - lavoro intermittente (art. 33-40): il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata) è un contratto attraverso il quale un lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di prestazioni a carattere discontinuo o intermittente individuate dai contratti collettivi oppure svolte nel fine settimana o durante le ferie estive, natalizie e pasquali;

        - lavoro ripartito (art. 41-45): il contratto di lavoro ripartito (job sharing) è il contratto mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di un'unica e identica obbligazione lavorativa (cd. vincolo di solidarietà);

        - lavoro a tempo parziale (art. 46): il Dlgs 276/03 modifica la precedente disciplina, definendo il contratto a tempo parziale come quel contratto contraddistinto da un orario di lavoro ridotto rispetto all'orario stabilito dalla legge e dai contratti collettivi per le ordinarie assunzioni;

        - apprendistato (art. 47-53): il contratto di apprendistato viene suddiviso in tre tipologie: apprendistato con finalità di istruzione e formazione (tipo A), apprendistato professionalizzante (tipo B) e apprendistato mirato al conseguimento di un titolo di studio elevato (tipo C);

        - inserimento (art. 54-59): il contratto di inserimento sostituisce il vecchio contratto di formazione e lavoro ed è quel contratto che, attraverso un progetto individuale di adattamento della professionalità, è mirato a inserire oppure reinserire nel mercato del lavoro particolari categorie di lavoratori;

        - tirocinio estivo di orientamento (art. 60): giudicato incostituzionale nel 2005 (almeno fino a quando non saranno le Regioni a disciplinarlo), si tratta di un tipo di tirocinio promosso durante le vacanze estive con fini orientativi e di addestramento pratico volti ad assicurare l'acquisizione, oltre che delle conoscenze di base, anche di competenze spendibili nel mercato del lavoro

        - lavoro a progetto (art. 61-69): il contratto di lavoro a progetto sostituisce il vecchio contratto di collaborazione coordinata e continuativa, e si caratterizza per la presenza di un progetto specifico oppure di un programma o fase di lavoro;

        - lavoro accessorio (art. 70-74): per prestazione di tipo accessorio si intende un'attività lavorativa di natura occasionale, resa da soggetti non ancora entrati nel mondo del lavoro, che vorrebbero rientrare oppure che ne sono già usciti;

        - certificazione (art. 75-81): la procedura di certificazione è stata introdotta al fine di ridurre il più possibile il contenzioso che potrebbe nascere tra azienda e lavoratore in merito alla qualificazione dei contratti di lavoro.

        martedì 20 novembre 2007

        Decreto flussi 2007, ecco come si presenta la domanda via Internet

        Con la circolare n. 23 dell'8 novembre 2007 il ministero dell'Interno ha voluto spiegare la nuova procedura telematica di inoltro delle domande allo Sportello unico per l'immigrazione, che inizierà ad essere applicata con l'entrata in vigore del decreto flussi 2007, in corso di pubblicazione.

        La condizione essenziale per procedere all'inoltro delle istanze è avere un personal computer predisposto per il collegamento ad Internet.
          La prima operazione da compiere è la registrazione dell'utente, che avviene tramite un collegamento (link) inserito nella home page del sito http://www.interno.it/; sempre in questa fase verrà richiesto all'utente di indicare un indirizzo di posta elettronica valido e funzionante.
            All'interno di questo link l'utente dovrà individuare il modulo o i moduli di suo interesse e li potrà scaricare (fino ad un massimo di 5) sul proprio pc per la successiva compilazione, che può essere effettuata anche senza dover rimanere connessi ad Internet.

            Al termine della compilazione di tutti i campi richiesti, la domanda è pronta per essere inviata, rispettando però i seguenti termini:

            - a partire dal 15esimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per le istanze relative ai lavoratori appartenenti a nazioni che hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia migratoria;

            - a partire dal 18esimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per le istanze relative ai lavoratori domestici;

            - a partire dal 21esimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per le istanze relative a tutti i restanti lavori.
              Il ministro dell'Interno ha già messo a disposizione degli utenti un manuale per il corretto inoltro tramite Internet delle domande di nulla osta al lavoro.