giovedì 29 gennaio 2009
sabato 5 luglio 2008
Il regime fiscale dei redditi dei co.co.pro. non residenti
Le norme italiane
Prima di tutto va detto che i redditi di collaborazione coordinata e continuativa costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera c-bis) del Tuir.
Per quanto riguarda le modalità di tassazione, mentre in via generale l’art. 3 del Tuir stabilisce che i redditi prodotti in Italia dai non residenti devono essere tassati in Italia, l’art. 23, comma 2 del Tuir stabilisce un’eccezione per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa svolti da soggetti non residenti, i cui redditi si considerano prodotti (e quindi vanno tassati) in Italia se vengono corrisposti dallo Stato italiano, da un soggetto residente in Italia o da una stabile organizzazione nel territorio italiano. In pratica, in riferimento ai redditi di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti a soggetti non residenti, per verificare se sono tassabili in Italia bisogna fare attenzione non al luogo di produzione del reddito, come avviene nella generalità dei casi, bensì alla residenza del soggetto erogante: a mo’ di esempio, se per una prestazione svolta in Italia un soggetto non residente eroga un compenso di collaborazione coordinata e continuativa ad un soggetto anch’esso non residente, questo reddito non verrà tassato in Italia.
Le convenzioni internazionali
Siccome stiamo parlando di soggetti che hanno la residenza fuori dall’Italia, le regole italiane di tassazione appena esposte vanno confrontate con le disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, che hanno lo scopo di risolvere, attraverso un sistema uniforme di regole e di criteri, i problemi connessi alla contemporanea applicazione, da parte di due o più Stati, di imposte comparabili sul medesimo contribuente e sul medesimo reddito.
In campo internazionale la collaborazione coordinata e continuativa non esiste, essendo una forma contrattuale tipica italiana. Ma poiché l’art. 3, paragrafo 2 del modello di convenzione Ocse (Organizzazione europea per la collaborazione e lo sviluppo) assegna ai termini non definiti il significato attribuito ai fini fiscali dal Paese a cui la convenzione si applica, si ritiene corretto rifarsi all’art. 15 del modello Ocse, che riguarda i redditi di lavoro dipendente, visto che la legislazione fiscale italiana assimila i redditi di collaborazione coordinata e continuativa a quelli di lavoro dipendente.
Le possibili soluzioni
Dato un reddito corrisposto da un committente residente ad un collaboratore coordinato e continuativo non residente:
Il regime contributivo
Qualora venga tassato in Italia, il compenso ricevuto per la collaborazione coordinata e continuativa deve essere assoggettato anche a contributi (circolare Inps n. 164 del 21 dicembre 2004).
pubblicato dallo studio modena alle ore 08:58 0 richieste di chiarimenti
materia: fisco
venerdì 16 maggio 2008
Il valore della rivalutazione del Tfr fissato a febbraio 2008
pubblicato dallo studio modena alle ore 14:43 0 richieste di chiarimenti
materia: lavoro
martedì 6 maggio 2008
La detrazione di 1.200 euro per le famiglie numerose
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materia: fisco
mercoledì 30 aprile 2008
La sanzione disciplinare non sempre aspetta 5 giorni
Una spiegazione esauriente è stata offerta dalla Corte di cassazione, che con la sentenza n. 26686 del 18 dicembre 2007 ha messo la parola fine ad un processo di lavoro che vedeva contrapposti da una parte una banca e dall’altra un ex dipendente licenziato.
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materia: giurisprudenza
martedì 29 aprile 2008
Le festività ebraiche del 2009
pubblicato dallo studio modena alle ore 11:27 0 richieste di chiarimenti
materia: lavoro
domenica 27 aprile 2008
Dimissioni volontarie, anche i lavoratori possono fare l’invio
Rispetto all’inizio sono cambiate un po’ di cose, in particolar modo riguardo ai soggetti tenuti ad inviare l’MDV.
L’invio fai-da-te concesso al lavoratore
In origine era previsto che il lavoratore potesse inviare da solo il modulo delle dimissioni volontarie, tanto è vero che il primo modulo (allegato A del decreto interministeriale 21 gennaio 2008) prevedeva proprio, nella sezione 5, di scegliere il «soggetto abilitato che presenta MDV se diverso dal cittadino». Prima dell’entrata in vigore delle nuove norme il modulo è stato rivisto e modificato, nel senso di consentirne l’invio solamente ai soggetti delegati.
Adesso, con la circolare del 25 marzo, il ministero del Lavoro ritorna sui suoi passi e concede nuovamente ai lavoratori la possibilità di effettuare privatamente non solo la compilazione, ma anche l’invio del modulo. A questo proposito, il ministero del Lavoro ha già provveduto a modificare la pagina Internet dedicata alla nuova disciplina (www.lavoro.gov.it/mdv), che prima consentiva ai lavoratori la sola possibilità di pre-compilare il modulo e non anche di inviarlo.
Ipotesi di non applicazione della normativa sulle dimissioni volontarie
La normativa sulle dimissioni volontarie, stabilisce sempre la circolare del 25 marzo, si applica a tutti i casi di recesso unilaterale, sia del settore pubblico sia di quello privato, compreso il lavoro domestico. Bisogna perciò escludere i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro derivi da accordi di risoluzione consensuale (almeno) bilaterale, vale a dire:
- i casi di risoluzione consensuale, «dai quali si evince l’accordo tra le parti (lavoratore e datore di lavoro) a rescindere il contratto di lavoro»;
- i casi di dimissioni incentivate, «che si verificano quando il datore di lavoro può favorire le dimissioni del dipendente offrendo un incentivo economico per lasciare il posto di lavoro»;
- i casi di cessioni di contratto, nei quali «la cessazione del rapporto non avviene con atto unilaterale, ma con accordo trilaterale».
La nuova normativa non si applica poi:
- ai casi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato per decorrenza dei termini;
- in caso di collocamento di quiescenza e di collocamento in pensione;
- alle dimissioni rese durante il periodo di prova;
- in caso di licenziamento.
Le dimissioni per giusta causa
La precedente circolare del 4 marzo stabiliva all’ottavo capoverso del paragrafo 4:
«Sembra il caso di sottolineare che non si applica la previsione di cui alla legge n. 188 del 2007 ai casi di c.d. “dimissioni per giusta causa”, in quanto l’istituto è normativamente assimilato al licenziamento che non è oggetto della medesima norma».
La nuova circolare del 4 marzo ha soppresso questo capoverso, prevedendo di fatto il rientro nella nuova procedura delle dimissioni per giusta causa.
I rapporti di lavoro esclusi dalla nuova disciplina
La circolare del 25 marzo prevede poi che siano esclusi dalla nuova disciplina i seguenti rapporti di lavoro:
- le prestazioni di lavoro accessorio ex art. 70, Dlgs 276/03;
- gli stage e i tirocini, dal momento che non sono rapporti di lavoro;
- le prestazioni di lavoro occasionale svolte in regime di piena autonomia ex art. 2222 c.c., dal momento che non c’è coordinamento tra l’attività del prestatore e quella del committente;
- i rapporti di agenzia ex art. 1742 c.c. e seguenti.
I lavoratori esclusi dalla disciplina
Le nuove norme non si applicano nel caso in cui le dimissioni vengano presentate da:
- componenti di organi di amministrazione e di controllo di società e partecipanti a collegi e commissioni, purché si configurino come rapporti di lavoro autonomi e non come collaborazioni coordinate e continuative;
- impiegati pubblici quali magistrati ordinari, avvocati dello Stato, personale militare e delle forze di polizia, personale della carriera diplomatica e prefettizia, dipendenti della Banca d’Italia, della Consob, dell’Isvap, vigili del fuoco, ecc.
I soggetti abilitati all’invio
Rispetto alla circolare del 4 marzo, la nuova circolare prevede la soppressione delle Direzioni regionali del lavoro dall’elenco dei soggetti abilitati all’invio del modulo, fatta eccezione per la Drl di Aosta. Ecco dunque la nuova lista:
- lavoratori;
- Direzioni provinciali del lavoro;
- Direzione regionale del lavoro di Aosta;
- ispettorati del lavoro di Trento e Bolzano;
- ispettorati provinciali del lavoro della regione Sicilia;
- comuni;
- organizzazioni sindacali e patronati (ma solo a seguito di convenzioni)
La data di decorrenza delle dimissioni
Nella nuova circolare il ministero del Lavoro precisa che cosa si intende per “data decorrenza dimissioni”: non si tratta più del primo giorno di non lavoro, come precedentemente specificato nelle Faq del sito ministeriale, bensì si tratta del «primo giorno da cui decorre il preavviso, ove previsto dal contratto di lavoro».
Il formulario della convenzione per sindacati e patronati e i chiarimenti dell’Inps
La circolare del 25 marzo non è stato l’ultimo provvedimento in ordine di tempo. Successivamente ad essa, infatti, sono stati emanati due nuovi provvedimenti:
- con il decreto 31 marzo il ministero del Lavoro ha definito la forma di convenzione che le organizzazioni sindacali e i patronati devono sottoscrivere per diventare soggetti abilitati e aiutare i lavoratori nella compilazione e nell’invio del modulo di dimissioni volontarie;
pubblicato dallo studio modena alle ore 09:31 0 richieste di chiarimenti
materia: lavoro
martedì 22 aprile 2008
Enpals, niente contributi fino a 5mila euro
pubblicato dallo studio modena alle ore 11:02 0 richieste di chiarimenti
materia: previdenza
lunedì 21 aprile 2008
Quando sorge il diritto al Tfr?
pubblicato dallo studio modena alle ore 16:32 0 richieste di chiarimenti
materia: fisco
venerdì 18 aprile 2008
Se il lavoratore rifiuta la lettera di licenziamento
A questo proposito, come ci si deve comportare di fronte al rifiuto del lavoratore di ricevere la comunicazione scritta? Nella sentenza n. 12571 del 12 novembre 1999 la Corte di cassazione stabilisce che:
pubblicato dallo studio modena alle ore 09:33 0 richieste di chiarimenti
materia: giurisprudenza
giovedì 13 marzo 2008
Dimissioni volontarie, il lavoratore deve essere assistito
È interessante notare come sul tema siano avvenuti in pochi mesi molti cambiamenti. Facciamo degli esempi. La legge 188/07 prevedeva l’utilizzo di moduli cartacei, mentre il decreto interministeriale ha previsto l’uso esclusivo di moduli telematici. Il modulo emanato in allegato al decreto è stato modificato dopo appena una settimana. Il decreto prevedeva poi che il modulo potesse essere inviato dal lavoratore o da un soggetto abilitato, invece la circolare del 4 marzo ha chiarito che ad inoltrare il modulo sono solo i soggetti abilitati. È quest’ultimo aspetto che rappresenta la novità più rilevante della circolare ministeriale, uscita poche ore prima dall’entrata in vigore delle nuove norme sulle dimissioni certificate.
Sulla base delle indicazioni ministeriali, quindi, la procedura da seguire per i lavoratori che vogliono dimettersi è la seguente: devono presentarsi presso le strutture di uno dei soggetti abilitati (che ad oggi sono le Direzioni regionali e provinciali del lavoro, i Centri per l’impiego e i comuni) e lì compilare e inviare il modello MDV.
Sul proprio sito il ministero del Lavoro ha messo a disposizione degli utenti una pagina dedicata alle dimissioni volontarie (www.lavoro.gov.it/mdv) che prevede la divisione tra cittadini e soggetti intermediari: ai primi è soltanto permesso precompilare il modulo (per velocizzare la pratica), ai secondi invece ne è concesso l’invio.
La circolare chiarisce anche altre cose. Ad esempio, precisa che le norme sulle dimissioni volontarie non devono applicarsi alle seguenti ipotesi:
- accordi di risoluzione consensuali bilaterali;
- dimissioni presentate dal lavoratore durante il periodo di prova;
- dimissioni per giusta causa;
- dimissioni nei rapporti di lavoro marittimo;
- dimissioni degli amministratori di società.
Dal punto di vista dei destinatari delle nuove norme, la circolare elenca le tipologie di datori di lavoro e quelle di lavoratori. Per datori di lavoro si intendono i datori di lavoro privati, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, le associazioni, le onlus, gli esercenti delle arti e professioni e le società cooperative.
Per lavoratori si intendono i lavoratori subordinati (operai, impiegati, quadri e dirigenti), i collaboratori a progetto, i collaboratori occasionali, i titolari di “mini co.co.co.”, gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro e i soci lavoratori di cooperative.
Rispetto al punto critico della normativa, ossia l’ipotesi del lavoratore che si dimette senza la forma richiesta e diventa irrintracciabile, si sperava che la circolare fornisse una soluzione. Così non è stato. Di conseguenza, nel caso in cui un lavoratore si dimettesse senza consegnare l’MDV e dal giorno dopo non si presentasse più al lavoro, il datore di lavoro potrebbe comportarsi in due modi:
- considerare il lavoratore ancora in servizio e aprire nei suoi confronti un procedimento disciplinare che termini con il licenziamento;
- considerare risolto il rapporto di lavoro per fatti concludenti (molto difficile da provare).
Ulteriori dubbi non ancora sciolti riguardano la sezione 4 (entrambi i campi) e la sezione 2 (perché si fa riferimento solo al datore di lavoro e non anche al committente?).
pubblicato dallo studio modena alle ore 18:37 7 richieste di chiarimenti
materia: lavoro
lunedì 3 marzo 2008
Il valore della rivalutazione del Tfr fissato a gennaio 2008
pubblicato dallo studio modena alle ore 18:21 0 richieste di chiarimenti
materia: lavoro
martedì 12 febbraio 2008
Le nuove detrazioni d'imposta per figli e altri familiari a carico
pubblicato dallo studio modena alle ore 18:47 0 richieste di chiarimenti
materia: fisco
martedì 5 febbraio 2008
Le comunicazioni obbligatorie e il contratto di soggiorno per lavoro
pubblicato dallo studio modena alle ore 15:58 0 richieste di chiarimenti
materia: lavoro
La pluriefficacia delle comunicazioni cartacee per i domestici
pubblicato dallo studio modena alle ore 15:14 0 richieste di chiarimenti
materia: lavoro
sabato 2 febbraio 2008
Le retribuzioni convenzionali del 2008 per i lavoratori all'estero
- dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero;
- delle imposte sul reddito da lavoro dipendente.
Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente. In caso di assunzione, risoluzione del rapporto di lavoro o trasferimento da o per l’estero nel corso del mese, i valori convenzionali si possono dividere in ragione di 26 giornate.
pubblicato dallo studio modena alle ore 11:41 0 richieste di chiarimenti
materia: lavoro
domenica 27 gennaio 2008
Le clausole elastiche e flessibili nel rapporto di lavoro part-time
Ma che cosa sono esattamente queste clausole? Le clausole elastiche sono norme contrattuali applicabili ai rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto che, se adottate, consentono al datore di lavoro di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa; le clausole flessibili, invece, sono norme contrattuali che danno la possibilità al datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa (ad esempio, il turno di lavoro del martedì viene spostato al venerdì).
La riforma Biagi aveva demandato la possibilità di stipulare queste clausole all'autonomia collettiva, che individuava le condizioni e le modalità di esercizio del potere unilaterale del lavoro di lavoro; in assenza di contrattazione collettiva, le clausole elastiche e flessibili potevano essere inserite nel contratto solo se c'era consenso tra le parti.
La riforma del Welfare (legge 247/07) ha rafforzato il controllo della contrattazione collettiva, diminuendo nel contempo il potere del datore di lavoro. Il risultato è che ora, per essere ammesse, le clausole elastiche e flessibili necessitano dei seguenti requisiti:
- devono essere previste e disciplinate dal contratto collettivo;
- devono essere apposte al contratto individuale previo consenso del lavoratore;
pubblicato dallo studio modena alle ore 11:33 0 richieste di chiarimenti
materia: lavoro
mercoledì 23 gennaio 2008
Entro il 28 gennaio va comunicato il superamento delle 48 ore settimanali
pubblicato dallo studio modena alle ore 17:59 0 richieste di chiarimenti
materia: lavoro
martedì 22 gennaio 2008
Le novità del contratto a tempo determinato
Ma non è finita. Lo stesso comma 4-bis concede la possibilità di stipulare, una volta trascorso il limite dei 36 mesi, "un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti" per una sola volta, "a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato". La durata di questo nuovo contratto è sottratta alla disponibilità delle parti, che devono attenersi alle indicazioni fornite dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro attraverso l'adozione di avvisi comuni.
Per dare tempo ai datori di lavoro di assorbire questa novità, il legislatore ha previsto che i contratti a termine in corso al 1° gennaio 2008 continuino fino al loro naturale termine, in deroga al limite dei 36 mesi; sempre ai fini del computo dei 36 mesi, i contratti a termine stipulati tra il 1° gennaio 2008 e il 1° aprile 2009 non si sommano a quelli stipulati prima del 2008, ma se si verifica un'assunzione a termine (beninteso, sempre fra le stesse parti e per mansioni equivalenti) dopo il 1° aprile 2009, la sommatoria riguarda tutti i contratti, anche quelli avvenuti prima del 2008.
Viene poi ridisciplinato il diritto di precedenza dei lavoratori a termine nelle assunzioni a tempo indeterminato (prima individuato dalla contrattazione collettiva):
- il lavoratore subordinato che, attraverso uno o più contratti a termine, presta attività nella stessa azienda per un periodo superiore a 6 mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate per le stesse mansioni entro i successivi 12 mesi (nuovo art. 5, comma 4-quater), a condizione che manifesti la propria volontà ad instaurare un contratto di lavoro indeterminato entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto (nuovo art. 5, comma 4-sexies);
- nelle attività stagionali il lavoratore già assunto a termine ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato con lo stesso datore (nuovo art. 5, comma 4-quinquies), a condizione che manifesti la propria volontà ad instaurare un contratto di lavoro indeterminato entro 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto (nuovo art. 5, comma 4-sexies).
pubblicato dallo studio modena alle ore 10:15 0 richieste di chiarimenti
materia: lavoro
lunedì 21 gennaio 2008
Flussi stagionali 2008, le domande al via dal 1° febbraio
pubblicato dallo studio modena alle ore 17:44 0 richieste di chiarimenti
materia: lavoro
venerdì 18 gennaio 2008
Comunicazioni obbligatorie on line, le spiegazioni dell'Inps
pubblicato dallo studio modena alle ore 12:40 0 richieste di chiarimenti
materia: lavoro
giovedì 17 gennaio 2008
Inail, addio alla denuncia nominativa degli assicurati
pubblicato dallo studio modena alle ore 17:14 0 richieste di chiarimenti
materia: lavoro
mercoledì 16 gennaio 2008
Il valore della rivalutazione del Tfr fissato a dicembre 2007
- 1,5% in misura fissa;
pubblicato dallo studio modena alle ore 18:38 0 richieste di chiarimenti
materia: lavoro
martedì 15 gennaio 2008
Disabili, anche i familiari non conviventi possono fruire dei permessi
pubblicato dallo studio modena alle ore 09:57 0 richieste di chiarimenti
materia: previdenza
domenica 13 gennaio 2008
Rapporto di lavoro, i termini delle comunicazioni obbligatorie
pubblicato dallo studio modena alle ore 10:58 0 richieste di chiarimenti
materia: lavoro
venerdì 11 gennaio 2008
Prolungato di un anno il regime transitorio per i lavoratori rumeni e bulgari
pubblicato dallo studio modena alle ore 15:59 0 richieste di chiarimenti
materia: lavoro
Le somme rimborsate al dipendente straniero per le spese scolastiche
L'agenzia delle Entrate ha risposto che il caso in questione potrebbe rientrare tra le ipotesi previste all'art. 51, comma 2, lett. f bis), del Dpr 917/86 (Tuir), secondo il quale non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente "le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12 [il coniuge, i figli e le altre persone indicate nell'art. 433 c.c., ndr], nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari”.
Perché non concorrano a formare reddito, spiega l'agenzia, le somme (erogate direttamente dal datore di lavoro al dipendente o rimborsate a quest'ultimo dietro presentazione di fatture) devono essere utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o da categorie di dipendenti; se invece queste fossero messe a disposizione solo di alcuni lavoratori, esse costituirebbero fringe benefit per gli utilizzatori e concorrerebbero sì alla formazione del reddito di lavoro dipendente (circolare dell'agenzia delle Entrate n. 238/E del 22 dicembre 2000).
pubblicato dallo studio modena alle ore 14:44 0 richieste di chiarimenti
materia: fisco
mercoledì 9 gennaio 2008
Flussi stagionali 2008, ecco le quote di ingresso dei lavoratori extracomunitari
Verranno ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero entro una quota massima di 80mila unità, che il ministero della Solidarietà Sociale provvederà a ripartire tra le Regioni e le Province autonome.
Alla quota di ingresso così definita sono interessate le seguenti categorie di persone:
- lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina;
- lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria, vale a dire Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto;
pubblicato dallo studio modena alle ore 18:09 0 richieste di chiarimenti
materia: lavoro
martedì 8 gennaio 2008
Dal 1° gennaio 2008 gli interessi legali salgono al 3%
Con decreto del 12 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2007, il ministro dell'Economia ha modificato il tasso di interesse legale, fissandolo con decorrenza 1° gennaio 2008 al 3% in ragione d'anno (fino al 31 dicembre 2007 il saggio era fissato al 2,5%).
pubblicato dallo studio modena alle ore 10:03 0 richieste di chiarimenti
materia: lavoro
lunedì 7 gennaio 2008
Stranieri extraUe, la procedura di ingresso per familiari al seguito
Innanzitutto il cittadino extraUe deve essere in possesso di un visto di ingresso per lavoro subordinato di durata non inferiore ad un anno, per lavoro autonomo non occasionale, per studio o per motivi religiosi: solo questo documento consente infatti al cittadino straniero di entrare in Italia e di portare con sé a) il coniuge, b) i figli minori (anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio), c) i figli maggiorenni a carico che non possano provvedere al proprio sostentamento a causa del precario stato di salute o d) i genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza.
La procedura per familiari al seguito (da non confondersi con quella di ricongiungimento familiare, molto simile ma che presuppone la presenza in Italia del cittadino extracomunitario e per giunta già munito del permesso di soggiorno) inizia con la presentazione, da parte del cittadino extracomunitario alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero, di una delega nei confronti di un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia a presentare l'istanza di nulla osta per familiari al seguito.
La delega, una volta presentata, deve essere tradotta e legalizzata dalla rappresentanza diplomatica consolare italiana all'estero e recapitata al delegato in Italia. Questi, una volta venuto in possesso della delega, deve compilare il modulo della domanda di nulla osta per familiari al seguito (mod. T) in tutte le sue parti e inviarlo in duplice copia allo Sportello unico per l'Immigrazione competente.
Lo Sportello unico esamina la domanda e poi convoca il delegato perché la integri con una serie di documenti che vanno prodotti in duplice copia; entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, lo Sportello unico rilascia il nulla osta per familiari al seguito e fornisce al delegato il numero telefonico dello Sportello unico al quale rivolgersi per fissare la successiva convocazione dei familiari presso lo stesso Sportello unico.
A questo punto si apre un'autonoma procedura che riguarda esclusivamente i familiari del cittadino straniero: essi, una volta venuti in possesso del nulla osta per familiari al seguito, devono richiedere il visto d'ingresso in Italia alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero.
Ottenuti i visti di ingresso, essi potranno raggiungere il familiare (che nel frattempo è già entrato in Italia) e richiedere, direttamente o tramite il delegato (utilizzando il numero di telefono precedentemente fornito), l'appuntamento presso lo Sportello unico per la richiesta del permesso di soggiorno per motivi familiari.
pubblicato dallo studio modena alle ore 17:22 0 richieste di chiarimenti
materia: lavoro
sabato 5 gennaio 2008
La nuova riforma del Welfare: dal comma 84 al comma 94
pubblicato dallo studio modena alle ore 17:26 0 richieste di chiarimenti
materia: welfare
La nuova riforma del Welfare: dal comma 76 al comma 83
pubblicato dallo studio modena alle ore 16:39 0 richieste di chiarimenti
materia: welfare
La nuova riforma del Welfare: dal comma 55 al comma 75
pubblicato dallo studio modena alle ore 15:59 0 richieste di chiarimenti
materia: welfare
giovedì 3 gennaio 2008
La nuova riforma del Welfare: dal comma 44 al comma 54
pubblicato dallo studio modena alle ore 18:49 0 richieste di chiarimenti
materia: welfare