giovedì 29 gennaio 2009

Corsi di paghe e contributi e di cedolino fatto a mano

Sono aperte le iscrizioni per il

CORSO DI PAGHE E CONTRIBUTI (LIVELLO BASE E LIVELLO AVANZATO)
    e il

    CORSO DI CEDOLINO FATTO A MANO

    Il corso di paghe e contributi si terrà a Milano, in Corso di Porta Romana, dal 16 al 27 marzo 2009.
    Il corso di cedolino fatto a mano sarà individuale e si terrà a Milano, in Viale Monza n. 170, in orari e giorni scelti dal partecipante.
    Il termine per iscriversi scade venerdì 27 febbraio 2009.
    Per maggiori informazioni: tel. 02/25713048 - fax 02/25708858 - e-mail info@studio-modena.it.

    sabato 5 luglio 2008

    Il regime fiscale dei redditi dei co.co.pro. non residenti

    Come si tassano i redditi corrisposti da un soggetto italiano nei confronti di un collaboratore coordinato e continuativo non residente in Italia?

    Le norme italiane
    Prima di tutto va detto che i redditi di collaborazione coordinata e continuativa costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera c-bis) del Tuir.
    Per quanto riguarda le modalità di tassazione, mentre in via generale l’art. 3 del Tuir stabilisce che i redditi prodotti in Italia dai non residenti devono essere tassati in Italia, l’art. 23, comma 2 del Tuir stabilisce un’eccezione per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa svolti da soggetti non residenti, i cui redditi si considerano prodotti (e quindi vanno tassati) in Italia se vengono corrisposti dallo Stato italiano, da un soggetto residente in Italia o da una stabile organizzazione nel territorio italiano. In pratica, in riferimento ai redditi di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti a soggetti non residenti, per verificare se sono tassabili in Italia bisogna fare attenzione non al luogo di produzione del reddito, come avviene nella generalità dei casi, bensì alla residenza del soggetto erogante: a mo’ di esempio, se per una prestazione svolta in Italia un soggetto non residente eroga un compenso di collaborazione coordinata e continuativa ad un soggetto anch’esso non residente, questo reddito non verrà tassato in Italia.

    Le convenzioni internazionali
    Siccome stiamo parlando di soggetti che hanno la residenza fuori dall’Italia, le regole italiane di tassazione appena esposte vanno confrontate con le disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, che hanno lo scopo di risolvere, attraverso un sistema uniforme di regole e di criteri, i problemi connessi alla contemporanea applicazione, da parte di due o più Stati, di imposte comparabili sul medesimo contribuente e sul medesimo reddito.
    In campo internazionale la collaborazione coordinata e continuativa non esiste, essendo una forma contrattuale tipica italiana. Ma poiché l’art. 3, paragrafo 2 del modello di convenzione Ocse (Organizzazione europea per la collaborazione e lo sviluppo) assegna ai termini non definiti il significato attribuito ai fini fiscali dal Paese a cui la convenzione si applica, si ritiene corretto rifarsi all’art. 15 del modello Ocse, che riguarda i redditi di lavoro dipendente, visto che la legislazione fiscale italiana assimila i redditi di collaborazione coordinata e continuativa a quelli di lavoro dipendente.

    Le possibili soluzioni
    Dato un reddito corrisposto da un committente residente ad un collaboratore coordinato e continuativo non residente:

    - in assenza di una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni, ovunque la prestazione si svolga (in Italia o all’estero) il reddito prodotto è sempre imponibile in Italia e il committente deve effettuare al momento del pagamento una ritenuta a titolo di imposta del 30%;

    - in presenza di una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni strutturata secondo l’art. 15 dello schema Ocse, se la prestazione è svolta in Italia il reddito prodotto è comunque imponibile in Italia e il committente deve effettuare al momento del pagamento una ritenuta a titolo di imposta del 30%; se invece la prestazione è svolta all’estero, il reddito prodotto non è imponibile in Italia.

    Il regime contributivo
    Qualora venga tassato in Italia, il compenso ricevuto per la collaborazione coordinata e continuativa deve essere assoggettato anche a contributi (circolare Inps n. 164 del 21 dicembre 2004).

    venerdì 16 maggio 2008

    Il valore della rivalutazione del Tfr fissato a febbraio 2008

    L'art. 2120 del codice civile stabilisce che il trattamento di fine rapporto accantonato alla fine di ogni anno deve essere rivalutato applicando due tassi, costituiti da:

    - 1,5% in misura fissa;

    - 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

    Per il mese di febbraio 2008 l’indice dei prezzi al consumo comunicato dall’Istat è 132,5, con una differenza rispetto a dicembre 2008 pari a 0,531107. Il 75% di questo aumento è quindi pari a 0,398331, al quale vanno sommati 2/12 del tasso fisso (1,5), cioè 0,250. La somma dei due importi (0,398331 + 0,250) dà il valore della rivalutazione del Tfr di febbraio 2008, pari a 0,648331.

    In caso di corresponsione di una anticipazione del Tfr, il tasso di rivalutazione si applica sull'intero importo accantonato fino al periodo di paga in cui l'erogazione viene effettuata; per la restante parte dell'anno si applica, invece, solo sulla quota al netto dell'anticipazione, quella cioè che rimane a disposizione del datore di lavoro.

    Dal 1° gennaio 2001 la rivalutazione maturata dai lavoratori deve essere tassata separatamente dal Tfr, attraverso l'imposta sostitutiva dell'11%. Il prelievo si effettua alla fine dell'anno o alla cessazione del rapporto di lavoro.

    La rivalutazione non riguarda la quota di Tfr versata dai dipendenti ai fondi di previdenza complementare, mentre devono essere rivalutate dai datori di lavoro le quote di Tfr maturate dai lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti che sono state trasferite al fondo di Tesoreria presso l'Inps.

    martedì 6 maggio 2008

    La detrazione di 1.200 euro per le famiglie numerose

    L’art. 1, commi 15 e 16 della legge 244/07 (Finanziaria 2008) ha introdotto, con decorrenza dal periodo d’imposta 2007, un’ulteriore detrazione per le famiglie numerose di importo pari a 1.200 euro per i contribuenti con quattro o più figli a carico.

    Il bonus costituisce un’ulteriore detrazione che va ad aggiungersi a quelle ordinarie già previste dall’art. 12, comma 1, del Tuir, ed è fruibile in presenza di quattro o più figli a carico e soltanto se al contribuente sono applicabili le ordinarie detrazioni per figli a carico. La detrazione, inoltre, spetta in misura piena e non è influenzata dal livello di reddito del beneficiario; essa, infine, è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.

    Qualora la detrazione di 1.200 euro sia superiore all’imposta dovuta, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta dovuta. Con decreto 31 gennaio 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° marzo, il ministero dell’Economia ha stabilito che il credito può essere recuperato in sede di dichiarazione dei redditi.

    mercoledì 30 aprile 2008

    La sanzione disciplinare non sempre aspetta 5 giorni

    L’art. 7, comma 5 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/70) stabilisce che «i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa»; in altre parole, il datore di lavoro che vuole irrogare una sanzione ad un proprio lavoratore deve aspettare cinque giorni dal momento in cui quest’ultimo riceve la lettera di contestazione.

    Ma qual è la funzione di questo termine? Che cosa succede se non viene rispettato?
    Una spiegazione esauriente è stata offerta dalla Corte di cassazione, che con la sentenza n. 26686 del 18 dicembre 2007 ha messo la parola fine ad un processo di lavoro che vedeva contrapposti da una parte una banca e dall’altra un ex dipendente licenziato.

    La vicenda processuale, che è terminata con la respinta del ricorso presentato dal lavoratore contro il proprio licenziamento, presenta motivi di interesse perché i giudici di legittimità, nel rigettare il ricorso, hanno affermato che il termine dilatorio previsto dall’art. 7, comma 5 della legge 300/70 non ha effetto se il datore di lavoro ottiene una confessione da parte del lavoratore.
      Viene dunque confermato il principio, sancito dalla stessa Cassazione con la sentenza n. 6900 del 7 maggio 2003, secondo cui «il termine di cinque giorni dalla contestazione dell’addebito, prima della cui scadenza è preclusa, ai sensi dell’art. 7, comma 5, della legge n. 300/1970, la possibilità di irrogazione della sanzione disciplinare, è funzionale soltanto ad esigenze di tutela dell’incolpato, mentre deve escludersi, in difetto di qualsiasi dato testuale, che la previsione di tale spazio temporale sia stata ispirata anche dall’intento di consentire al datore di lavoro una effettiva ponderazione in ordine al provvedimento da adottare ed un possibile ripensamento; ne consegue che il provvedimento disciplinare può essere legittimamente irrogato anche prima della scadenza del termine suddetto allorché il lavoratore abbia esercitato pienamente il proprio diritto di difesa facendo pervenire al datore di lavoro le proprie giustificazioni, senza manifestare alcuna esplicita riserva di ulteriori produzioni documentali o motivazioni difensive».

      martedì 29 aprile 2008

      Le festività ebraiche del 2009

      Il ministero dell'Interno ha stabilito con il Dm 27 marzo 2008 il calendario delle festività religiose ebraiche per l'anno 2009.

      Le festività religiose ebraiche del 2009 saranno le seguenti:

      - tutti i sabati (da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sole del sabato);

      - 8, 9, 10, 15 e 16 aprile: Pesach (Pasqua);

      - 29 e 30 maggio: Shavuoth (Pentecoste);

      - 30 luglio: Digiuno del 9 di Av;

      - 18 e 19 settembre: Rosh Ha Shanà (Capodanno);

      - 27 e 28 settembre: Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);

      - 3, 4, 9 e 10 ottobre: Succoth (Festa delle Capanne);

      - 11 ottobre: Simchat Torà (Festa della Legge).

      domenica 27 aprile 2008

      Dimissioni volontarie, anche i lavoratori possono fare l’invio

      La sensazione è che le novità non siano finite, ma che continueranno fin dalle prossime settimane. In attesa di nuovi sviluppi, registriamo l’ennesimo cambio di rotta riguardo ad una procedura che in un paese civile non avrebbe visto la nascita ma che qui da noi, in Italia, non solo esiste ma si modifica ad ogni sospiro di vento.
      Rispetto all’inizio sono cambiate un po’ di cose, in particolar modo riguardo ai soggetti tenuti ad inviare l’MDV.

      L’invio fai-da-te concesso al lavoratore
      In origine era previsto che il lavoratore potesse inviare da solo il modulo delle dimissioni volontarie, tanto è vero che il primo modulo (allegato A del decreto interministeriale 21 gennaio 2008) prevedeva proprio, nella sezione 5, di scegliere il «soggetto abilitato che presenta MDV se diverso dal cittadino». Prima dell’entrata in vigore delle nuove norme il modulo è stato rivisto e modificato, nel senso di consentirne l’invio solamente ai soggetti delegati.
      Adesso, con la circolare del 25 marzo, il ministero del Lavoro ritorna sui suoi passi e concede nuovamente ai lavoratori la possibilità di effettuare privatamente non solo la compilazione, ma anche l’invio del modulo. A questo proposito, il ministero del Lavoro ha già provveduto a modificare la pagina Internet dedicata alla nuova disciplina (www.lavoro.gov.it/mdv), che prima consentiva ai lavoratori la sola possibilità di pre-compilare il modulo e non anche di inviarlo.

      Ipotesi di non applicazione della normativa sulle dimissioni volontarie
      La normativa sulle dimissioni volontarie, stabilisce sempre la circolare del 25 marzo, si applica a tutti i casi di recesso unilaterale, sia del settore pubblico sia di quello privato, compreso il lavoro domestico. Bisogna perciò escludere i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro derivi da accordi di risoluzione consensuale (almeno) bilaterale, vale a dire:
      - i casi di risoluzione consensuale, «dai quali si evince l’accordo tra le parti (lavoratore e datore di lavoro) a rescindere il contratto di lavoro»;
      - i casi di dimissioni incentivate, «che si verificano quando il datore di lavoro può favorire le dimissioni del dipendente offrendo un incentivo economico per lasciare il posto di lavoro»;
      - i casi di cessioni di contratto, nei quali «la cessazione del rapporto non avviene con atto unilaterale, ma con accordo trilaterale».
      La nuova normativa non si applica poi:
      - ai casi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato per decorrenza dei termini;
      - in caso di collocamento di quiescenza e di collocamento in pensione;
      - alle dimissioni rese durante il periodo di prova;
      - in caso di licenziamento.

      Le dimissioni per giusta causa
      La precedente circolare del 4 marzo stabiliva all’ottavo capoverso del paragrafo 4:
      «Sembra il caso di sottolineare che non si applica la previsione di cui alla legge n. 188 del 2007 ai casi di c.d. “dimissioni per giusta causa”, in quanto l’istituto è normativamente assimilato al licenziamento che non è oggetto della medesima norma».
      La nuova circolare del 4 marzo ha soppresso questo capoverso, prevedendo di fatto il rientro nella nuova procedura delle dimissioni per giusta causa.

      I rapporti di lavoro esclusi dalla nuova disciplina
      La circolare del 25 marzo prevede poi che siano esclusi dalla nuova disciplina i seguenti rapporti di lavoro:
      - le prestazioni di lavoro accessorio ex art. 70, Dlgs 276/03;
      - gli stage e i tirocini, dal momento che non sono rapporti di lavoro;
      - le prestazioni di lavoro occasionale svolte in regime di piena autonomia ex art. 2222 c.c., dal momento che non c’è coordinamento tra l’attività del prestatore e quella del committente;
      - i rapporti di agenzia ex art. 1742 c.c. e seguenti.

      I lavoratori esclusi dalla disciplina
      Le nuove norme non si applicano nel caso in cui le dimissioni vengano presentate da:
      - componenti di organi di amministrazione e di controllo di società e partecipanti a collegi e commissioni, purché si configurino come rapporti di lavoro autonomi e non come collaborazioni coordinate e continuative;
      - impiegati pubblici quali magistrati ordinari, avvocati dello Stato, personale militare e delle forze di polizia, personale della carriera diplomatica e prefettizia, dipendenti della Banca d’Italia, della Consob, dell’Isvap, vigili del fuoco, ecc.

      I soggetti abilitati all’invio
      Rispetto alla circolare del 4 marzo, la nuova circolare prevede la soppressione delle Direzioni regionali del lavoro dall’elenco dei soggetti abilitati all’invio del modulo, fatta eccezione per la Drl di Aosta. Ecco dunque la nuova lista:
      - lavoratori;
      - Direzioni provinciali del lavoro;
      - Direzione regionale del lavoro di Aosta;
      - ispettorati del lavoro di Trento e Bolzano;
      - ispettorati provinciali del lavoro della regione Sicilia;
      - comuni;
      - organizzazioni sindacali e patronati (ma solo a seguito di convenzioni)

      La data di decorrenza delle dimissioni
      Nella nuova circolare il ministero del Lavoro precisa che cosa si intende per “data decorrenza dimissioni”: non si tratta più del primo giorno di non lavoro, come precedentemente specificato nelle Faq del sito ministeriale, bensì si tratta del «primo giorno da cui decorre il preavviso, ove previsto dal contratto di lavoro».

      Il formulario della convenzione per sindacati e patronati e i chiarimenti dell’Inps
      La circolare del 25 marzo non è stato l’ultimo provvedimento in ordine di tempo. Successivamente ad essa, infatti, sono stati emanati due nuovi provvedimenti:
      - con il decreto 31 marzo il ministero del Lavoro ha definito la forma di convenzione che le organizzazioni sindacali e i patronati devono sottoscrivere per diventare soggetti abilitati e aiutare i lavoratori nella compilazione e nell’invio del modulo di dimissioni volontarie;
      - con il messaggio n. 7080 del 28 marzo l’Inps ha ribadito che la nuova disciplina non riguarda i casi di collocamento in quiescenza o in pensione.

      martedì 22 aprile 2008

      Enpals, niente contributi fino a 5mila euro

      L’art. 1, comma 188 della Finanziaria 2007 (legge 296/06) aveva previsto che dal 1° gennaio 2007 i giovani fino a 18 anni, gli studenti, i pensionati e coloro che svolgono un’attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria sono esentati dal versare i contributi all’Enpals se, per le loro esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folkloristiche, la retribuzione annua lorda percepita non supera l’importo di 5mila euro. Ancora prima dell’entrata in vigore della legge l’Enpals, l’Ente di previdenza dei lavoratori dello spettacolo, aveva espresso il proprio disappunto verso una disposizione normativa che, «per quanto condivisibile laddove si vogliano introdurre condizioni di ingresso nel mercato del lavoro agevolate per i giovani musicisti, non lo è quando, estendendo questa possibilità ad altri soggetti quali i pensionati e coloro che svolgono un’altra attività lavorativa, interviene a modificare le condizioni di costo, tra i musicisti professionisti e coloro che svolgono la medesima attività seppur non in via principale» (comunicazione del 13 dicembre 2006).

      Per mesi i soggetti elencati al comma 188 e beneficiari dell’esenzione contributiva non hanno saputo come comportarsi: da una parte c’era la legge, chiara e precisa, dall’altra l’Enpals, che attraverso i suoi operatori telefonici dichiarava di considerare inapplicabile la nuova normativa, almeno fino all’emanazione di una propria circolare chiarificatrice.

      Ebbene, il 20 aprile l’Enpals pubblica la circolare n. 6, con la quale illustra ai suoi iscritti la disposizione legislativa prevista dal comma 188. Il paragrafo 2.2 recita:

      «In relazione alla prestazione lavorativa, il legislatore fa riferimento alle esibizioni in una particolare tipologia di spettacoli musicali, ossia quelli “di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche”. Poiché la finalità del divertimento è, come noto, una delle condizioni connaturate all’esistenza stessa dello spettacolo in tutte le sue forme, si può ritenere che l’elemento effettivamente in grado di connotare e qualificare lo “spettacolo musicale” di cui al comma 188 rimane il riferimento alle “celebrazioni di tradizioni popolari e folcloristiche”.
      Oltre al presupposto delle esibizioni in spettacoli musicali strettamente connessi alla celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche, ai fini dell’applicazione del regime in parola, la norma prevede che il compenso lordo percepito, dai citati soggetti, per le esibizioni negli spettacoli di cui si tratta, non superi, nel corso dell’anno solare, l’importo di 5.000 euro.»
        In sostanza l’Enpals, stravolgendo completamente il contenuto del comma 188, che parla di «esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folkloristiche», aveva ridotto, a suo vantaggio, il campo di applicazione dell’esenzione contributiva ai soli «spettacoli musicali strettamente connessi alla celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche».

        Passano alcuni mesi e la legge 222/07, di conversione del Dl 159/07, inserisce l’art. 39-quater, che modifica l’art. 1, comma 188 della legge 296/06. La nuova formulazione del comma 188 stabilisce che:

        «Per le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono richiesti solo per la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l’importo di 5.000 euro».

        In pratica, rispetto alla disposizione originaria:
          - non si parla più di «esibizioni in spettacoli musicali», bensì di «esibizioni musicali dal vivo»;
            - gli studenti rientrano nel beneficio contributivo se non superano i 25 anni di età;

            - i pensionati possono beneficiare dell’esenzione contributiva se hanno più di 65 anni;

            - godono dell’esenzione non più la generalità dei soggetti «che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria», ma solo coloro che contribuiscono «ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo»;

            - i contributi previdenziali «sono richiesti solo per la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l’importo di 5.000 euro», mentre prima si diceva che «non sono richiesti se la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non supera l’importo di 5.000 euro».

            Le modifiche non cambiano la sostanza di fondo del provvedimento, che riconosce a determinate categorie di soggetti un’esenzione contributiva fino a un tetto di 5mila euro all’anno. La nota positiva viene dall’Enpals, che nell’illustrare la nuova formulazione del comma 188, con la circolare n. 2 del 30 gennaio 2008, si limita a riepilogarne gli aspetti applicativi, non facendo menzione della posizione assunta l’anno precedente, che restringeva il campo d’intervento alle sole «celebrazioni di tradizioni popolari e folcloristiche».

            lunedì 21 aprile 2008

            Quando sorge il diritto al Tfr?

            Il trattamento di fine rapporto è la somma corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore dipendente al termine del rapporto di lavoro, e si divide in due parti: una componente capitale, che approssimativamente si ottiene dividendo la retribuzione annua del dipendente utile ai fini del Tfr per 13,5, e una componente finanziaria, che si ottiene rivalutando annualmente la componente capitale esistente al 31 dicembre dell’anno precedente (vedi box a pag. I).

            Fino al 2000 le due componenti erano assoggettate entrambe ad una tassazione separata; dal 1° gennaio 2001 la quota capitale è rimasta soggetta a tassazione separata e la quota finanziaria è soggetta ad un’imposta sostitutiva dell’Irpef pari all’11%. L’imposta dovuta sulla quota capitale deve essere calcolata applicando l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui sorge il diritto alla percezione del trattamento di fine rapporto.

            Ma quando sorge il diritto del lavoratore a percepire il Tfr? Per l’agenzia delle Entrate il diritto alla percezione sorge il giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro; questo orientamento, espresso in più occasioni, è stato ribadito ultimamente nelle istruzioni per la compilazione del mod. 770/2008 semplificato (a pag. 31).

            Di diverso avviso è invece la Commissione tributaria provinciale di Parma, secondo la quale il diritto alla percezione sorge al momento della cessazione del rapporto, un giorno prima rispetto alla tesi dell’agenzia delle Entrate.

            Nella sentenza n. 95/05/07 del 5 dicembre scorso, la Ctp di Parma ha accolto il ricorso di un contribuente cessato il 31 dicembre 2002 (a cui era stato consegnato un trattamento di fine rapporto tassato in base alle aliquote vigenti nel 2002) che aveva chiesto l’annullamento di una cartella esattoriale contenente importi per tassazione separata del Tfr determinati sulla base delle aliquote in vigore nel 2003: «è evidente, logico e principio cardine in materia di diritto del lavoro – scrive la Commissione – che è al momento della cessazione del rapporto cui si deve fare riferimento per determinare i diritti e gli oneri del lavoratore».

            venerdì 18 aprile 2008

            Se il lavoratore rifiuta la lettera di licenziamento

            Il datore che vuole comunicare ad un proprio lavoratore il suo licenziamento deve farlo attraverso la forma scritta, quale elemento certo e costitutivo della volontà di recesso; al contrario, il licenziamento intimato verbalmente non produce alcun effetto, e il rapporto di lavoro continua a svolgersi regolarmente.

            Per quanto riguarda le modalità di trasmissione della lettera di licenziamento, la legge non si pronuncia; di conseguenza, si devono ritenere valide tutte le forme che garantiscono la ricezione della comunicazione di licenziamento, compreso il recapito nelle mani del destinatario.
            A questo proposito, come ci si deve comportare di fronte al rifiuto del lavoratore di ricevere la comunicazione scritta? Nella sentenza n. 12571 del 12 novembre 1999 la Corte di cassazione stabilisce che:

            È principio fondamentale del nostro diritto, sia sostanziale che processuale, che il rifiuto di una prestazione o di un adempimento da parte del destinatario non possa risolversi a danno dell’obbligato, inficiandone l’adempimento. […] Tale principio vale anche per la comunicazione di un atto unilaterale recettizio, quale è il licenziamento: il rifiuto di ricevere l’atto scritto di licenziamento non toglie che la comunicazione del medesimo sia regolarmente avvenuta.

            Questo principio, però, non è vero in assoluto. Non esiste infatti un obbligo incondizionato da parte di un soggetto di accettare la consegna di comunicazioni scritte da parte di un altro soggetto e in qualunque situazione. Al di fuori dei casi in cui la comunicazione venga effettuata tramite ufficiale giudiziario o servizio postale, in cui certamente l’obbligo di ricezione sussiste, in tutti gli altri casi la soggezione del destinatario all’obbligo di ricezione dipende dalle situazioni e dai rapporti giuridici (Cassazione, sentenza n. 7620 del 5 giugno 2001). Ciò può avvenire, ad esempio, quando due soggetti «siano uniti da uno stretto vincolo contrattuale che comporti, o possa comportare, una serie di comunicazioni reciproche, ed anche quella comunicazione specifica si inserisca all’interno del rapporto negoziale» (Cassazione, sentenza n. 23061 del 5 novembre 2007).

            In altre parole, nell’ambito del lavoro subordinato, il vincolo che lega il prestatore di lavoro al datore determina una soggezione del primo nei confronti del secondo tale per cui si attiva la presunzione di conoscenza se il tentativo di consegnare l’atto di licenziamento viene effettuato sul posto di lavoro; viceversa, se il tentativo viene effettuato in un luogo pubblico e al di fuori dell’orario di lavoro, non opera la presunzione di conoscenza.

            giovedì 13 marzo 2008

            Dimissioni volontarie, il lavoratore deve essere assistito

            Sebbene in estremo ritardo, con la circolare del 4 marzo il ministero del Lavoro ha fornito le indispensabili istruzioni operative al decreto interministeriale 21 gennaio 2008, che ha reso efficace le norme sulle dimissioni volontarie contenute nella legge 188/07.

            È interessante notare come sul tema siano avvenuti in pochi mesi molti cambiamenti. Facciamo degli esempi. La legge 188/07 prevedeva l’utilizzo di moduli cartacei, mentre il decreto interministeriale ha previsto l’uso esclusivo di moduli telematici. Il modulo emanato in allegato al decreto è stato modificato dopo appena una settimana. Il decreto prevedeva poi che il modulo potesse essere inviato dal lavoratore o da un soggetto abilitato, invece la circolare del 4 marzo ha chiarito che ad inoltrare il modulo sono solo i soggetti abilitati. È quest’ultimo aspetto che rappresenta la novità più rilevante della circolare ministeriale, uscita poche ore prima dall’entrata in vigore delle nuove norme sulle dimissioni certificate.

            Sulla base delle indicazioni ministeriali, quindi, la procedura da seguire per i lavoratori che vogliono dimettersi è la seguente: devono presentarsi presso le strutture di uno dei soggetti abilitati (che ad oggi sono le Direzioni regionali e provinciali del lavoro, i Centri per l’impiego e i comuni) e lì compilare e inviare il modello MDV.
            Sul proprio sito il ministero del Lavoro ha messo a disposizione degli utenti una pagina dedicata alle dimissioni volontarie (www.lavoro.gov.it/mdv) che prevede la divisione tra cittadini e soggetti intermediari: ai primi è soltanto permesso precompilare il modulo (per velocizzare la pratica), ai secondi invece ne è concesso l’invio.

            La circolare chiarisce anche altre cose. Ad esempio, precisa che le norme sulle dimissioni volontarie non devono applicarsi alle seguenti ipotesi:

            - accordi di risoluzione consensuali bilaterali;

            - dimissioni presentate dal lavoratore durante il periodo di prova;

            - dimissioni per giusta causa;

            - dimissioni nei rapporti di lavoro marittimo;

            - dimissioni degli amministratori di società.

            Dal punto di vista dei destinatari delle nuove norme, la circolare elenca le tipologie di datori di lavoro e quelle di lavoratori. Per datori di lavoro si intendono i datori di lavoro privati, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, le associazioni, le onlus, gli esercenti delle arti e professioni e le società cooperative.
            Per lavoratori si intendono i lavoratori subordinati (operai, impiegati, quadri e dirigenti), i collaboratori a progetto, i collaboratori occasionali, i titolari di “mini co.co.co.”, gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro e i soci lavoratori di cooperative.

            Rispetto al punto critico della normativa, ossia l’ipotesi del lavoratore che si dimette senza la forma richiesta e diventa irrintracciabile, si sperava che la circolare fornisse una soluzione. Così non è stato. Di conseguenza, nel caso in cui un lavoratore si dimettesse senza consegnare l’MDV e dal giorno dopo non si presentasse più al lavoro, il datore di lavoro potrebbe comportarsi in due modi:

            - considerare il lavoratore ancora in servizio e aprire nei suoi confronti un procedimento disciplinare che termini con il licenziamento;

            - considerare risolto il rapporto di lavoro per fatti concludenti (molto difficile da provare).

            Ulteriori dubbi non ancora sciolti riguardano la sezione 4 (entrambi i campi) e la sezione 2 (perché si fa riferimento solo al datore di lavoro e non anche al committente?).

            lunedì 3 marzo 2008

            Il valore della rivalutazione del Tfr fissato a gennaio 2008

            L'art. 2120 del codice civile stabilisce che il trattamento di fine rapporto accantonato alla fine di ogni anno deve essere rivalutato applicando due tassi, costituiti da:

            - 1,5% in misura fissa;

            - 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

            Per il mese di gennaio 2008 l’indice dei prezzi al consumo comunicato dall’Istat è 132,2, con una differenza rispetto a dicembre 2007 pari a 0,303490. Il 75% di questo aumento è quindi pari a 0,227618, al quale va sommato 1/12 del tasso fisso (1,5), cioè 0,125. La somma dei due importi (0,227618 + 0,125) dà il valore della rivalutazione del Tfr di gennaio 2008, pari a 0,352618.

            In caso di corresponsione di una anticipazione del Tfr, il tasso di rivalutazione si applica sull'intero importo accantonato fino al periodo di paga in cui l'erogazione viene effettuata; per la restante parte dell'anno si applica, invece, solo sulla quota al netto dell'anticipazione, quella cioè che rimane a disposizione del datore di lavoro.

            Dal 1° gennaio 2001 la rivalutazione maturata dai lavoratori deve essere tassata separatamente dal Tfr, attraverso l'imposta sostitutiva dell'11%. Il prelievo si effettua alla fine dell'anno o alla cessazione del rapporto di lavoro.

            La rivalutazione non riguarda la quota di Tfr versata dai dipendenti ai fondi di previdenza complementare, mentre devono essere rivalutate dai datori di lavoro le quote di Tfr maturate dai lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti che sono state trasferite al fondo di Tesoreria presso l'Inps.

            martedì 12 febbraio 2008

            martedì 5 febbraio 2008

            Le comunicazioni obbligatorie e il contratto di soggiorno per lavoro

            Con la nota 465 del 29 gennaio 2008 il ministero dell'Interno ha precisato che le nuove regole sulle comunicazioni obbligatorie unificate previste dall'art. 1184 della Finanziaria 2007 (legge 296/06) e dal decreto attuativo ex art. 4-bis, comma 7, del Dlgs 181/00 (decreto interministeriale 30 ottobre 2007) non eliminano l'obbligo per i datori di lavoro di inviare il contratto di soggiorno in caso di assunzione di lavoratori extracomunitari.

            Nonostante le nuove norme prevedano che la comunicazione inviata al servizio competente è valida ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione anche nei confronti di Inail, Inps, Enpals e Prefettura, esse riguardano ogni ipotesi di variazione del rapporto di lavoro (art. 22, comma 2, lett. d, Dlgs 286/98) ma non anche la sua instaurazione. Questo significa che il contratto di soggiorno deve continuare a sussistere, anche perché serve ad impegnare il datore di lavoro a:

            - indicare la sistemazione alloggiativa del lavoratore;

            - assumersi l'impegno di pagare le spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza.

            Ad ogni modo, il ministero dell'Interno informa che è stato avviato uno studio "per esaminare la possibilità di inserire i contenuti del modello Q nel modello di comunicazione obbligatoria".

            La pluriefficacia delle comunicazioni cartacee per i domestici

            Con la nota n. 467 del 18 gennaio 2008 il ministero del Lavoro ha voluto chiarire meglio le regole che riguardano i datori di lavoro domestico in materia di comunicazioni obbligatorie.

            Il decreto interministeriale 30 ottobre 2007, entrato in vigore lo scorso 11 gennaio, ha previsto che i datori di lavoro domestico possono derogare all'obbligo generale di invio telematico delle comunicazioni obbligatorie attraverso la compilazione e la trasmissione dei nuovi moduli ministeriali in formato cartaceo.

            Questa modalità di invio, alternativa a quella on line, è praticabile in realtà da tutti i datori di lavoro, domestici e non, fino al 29 febbraio 2008, al termine del regime transitorio: dal 1° marzo in poi, infatti, l'unico invio consentito sarà quello telematico, ad eccezione appunto dei datori di lavoro domestico, i quali potranno continuare a trasmettere le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei contratti in modalità cartacea.

            Qual è allora la differenza tra i datori di lavoro domestico e gli altri? È presto detto: nel regime transitorio, mentre i datori "hanno la possibilità di avvalersi del formato cartaceo rinunciando alla pluriefficacia", invece la comunicazione cartacea inviata dai datori di lavoro domestico ai Centri per l'impiego assume pluriefficacia. Sarà cura dei servizi informatici regionali inserire tali comunicazioni all'interno dei programmi utilizzati per mettere a conoscenza gli enti interessati dei dati contenuti in tali moduli.

            sabato 2 febbraio 2008

            Le retribuzioni convenzionali del 2008 per i lavoratori all'estero

            Lo scorso 30 gennaio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 il decreto 16 gennaio 2008 del ministero del Lavoro, col quale vengono stabilite le retribuzioni convenzionali del 2008 da prendere a base per il calcolo:

            - dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero;

            - delle imposte sul reddito da lavoro dipendente.

            Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente. In caso di assunzione, risoluzione del rapporto di lavoro o trasferimento da o per l’estero nel corso del mese, i valori convenzionali si possono dividere in ragione di 26 giornate.

            Sulle retribuzioni convenzionali va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.



















            domenica 27 gennaio 2008

            Le clausole elastiche e flessibili nel rapporto di lavoro part-time

            L'art. 46 della riforma Biagi (Dlgs 276/03) aveva introdotto in tema di lavoro a tempo parziale una serie di modifiche al Dlgs 61/00, prevedendo una maggiore flessibilità nella gestione dell'orario di lavoro e minori vincoli per la richiesta di prestazione di lavoro supplementare, di lavoro straordinario e per la stipulazione di clausole elastiche o flessibili.

            Ma che cosa sono esattamente queste clausole? Le clausole elastiche sono norme contrattuali applicabili ai rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto che, se adottate, consentono al datore di lavoro di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa; le clausole flessibili, invece, sono norme contrattuali che danno la possibilità al datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa (ad esempio, il turno di lavoro del martedì viene spostato al venerdì).

            La riforma Biagi aveva demandato la possibilità di stipulare queste clausole all'autonomia collettiva, che individuava le condizioni e le modalità di esercizio del potere unilaterale del lavoro di lavoro; in assenza di contrattazione collettiva, le clausole elastiche e flessibili potevano essere inserite nel contratto solo se c'era consenso tra le parti.

            La riforma del Welfare (legge 247/07) ha rafforzato il controllo della contrattazione collettiva, diminuendo nel contempo il potere del datore di lavoro. Il risultato è che ora, per essere ammesse, le clausole elastiche e flessibili necessitano dei seguenti requisiti:

            - devono essere previste e disciplinate dal contratto collettivo;

            - devono essere apposte al contratto individuale previo consenso del lavoratore;

            - devono essere attivate con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi (contro i soli 2 della riforma Biagi).

            mercoledì 23 gennaio 2008

            Entro il 28 gennaio va comunicato il superamento delle 48 ore settimanali

            Lunedì 28 gennaio scade il termine per comunicare alla Direzione provinciale del lavoro competente il numero dei lavoratori di aziende con più di dieci dipendenti che, nelle singole settimane del periodo di riferimento 30 agosto-29 dicembre 2007, hanno superato le 48 ore con lavoro straordinario.

            martedì 22 gennaio 2008

            Le novità del contratto a tempo determinato

            La legge di riforma del Welfare (legge 247/07) ha parzialmente modificato la disciplina del lavoro a tempo determinato, contenuta nel Dlgs 368/01.

            Innanzitutto all'art. 1 del Dlgs 368/01 è stato inserito un nuovo comma, denominato "01", che così recita: "Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato". Questa premessa, nell'intenzione del legislatore, servirebbe a rafforzare il concetto secondo cui il modello contrattuale normale di lavoro non prevede scadenza.

            La principale novità della riforma riguarda la successione di contratti a termine. Il nuovo comma 4-bis dell'art. 5 prevede che "qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2 [cioè dal momento del superamento del termine, ndr]". Sono esenti da questa disciplina i dirigenti (nuovo art. 10, comma 4), le attività stagionali (previste dal Dpr 1525/63 e successive modificazioni) e quelle che saranno in futuro individuate dagli avvisi comuni e dalla contrattazione collettiva.

            Ma non è finita. Lo stesso comma 4-bis concede la possibilità di stipulare, una volta trascorso il limite dei 36 mesi, "un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti" per una sola volta, "a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato". La durata di questo nuovo contratto è sottratta alla disponibilità delle parti, che devono attenersi alle indicazioni fornite dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro attraverso l'adozione di avvisi comuni.

            Per dare tempo ai datori di lavoro di assorbire questa novità, il legislatore ha previsto che i contratti a termine in corso al 1° gennaio 2008 continuino fino al loro naturale termine, in deroga al limite dei 36 mesi; sempre ai fini del computo dei 36 mesi, i contratti a termine stipulati tra il 1° gennaio 2008 e il 1° aprile 2009 non si sommano a quelli stipulati prima del 2008, ma se si verifica un'assunzione a termine (beninteso, sempre fra le stesse parti e per mansioni equivalenti) dopo il 1° aprile 2009, la sommatoria riguarda tutti i contratti, anche quelli avvenuti prima del 2008.

            Viene poi ridisciplinato il diritto di precedenza dei lavoratori a termine nelle assunzioni a tempo indeterminato (prima individuato dalla contrattazione collettiva):

            - il lavoratore subordinato che, attraverso uno o più contratti a termine, presta attività nella stessa azienda per un periodo superiore a 6 mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate per le stesse mansioni entro i successivi 12 mesi (nuovo art. 5, comma 4-quater), a condizione che manifesti la propria volontà ad instaurare un contratto di lavoro indeterminato entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto (nuovo art. 5, comma 4-sexies);

            - nelle attività stagionali il lavoratore già assunto a termine ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato con lo stesso datore (nuovo art. 5, comma 4-quinquies), a condizione che manifesti la propria volontà ad instaurare un contratto di lavoro indeterminato entro 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto (nuovo art. 5, comma 4-sexies).

            lunedì 21 gennaio 2008

            Flussi stagionali 2008, le domande al via dal 1° febbraio

            Con la circolare n. 263 del 18 gennaio 2008 il ministero dell'Interno ha comunicato che le domande di nulla osta al lavoro stagionale per il 2008 devono essere presentate con le stesse modalità informatiche utilizzate in occasione del decreto flussi 2007 per lavoro non stagionale.

            Si potrà accedere al link dedicato ai flussi stagionali per il 2008 (all'interno del sito Internet www.interno.it) solo a partire da lunedì 28 gennaio. L'invio delle domande sarà invece consentito dalle ore 8 di venerdì 1° febbraio.

            Con la circolare n. 2 del 18 gennaio 2008 il ministero della Solidarietà sociale ha reso nota la ripartizione per regioni e province autonome degli 80mila lavoratori extracomunitari stagionali.

            venerdì 18 gennaio 2008

            Comunicazioni obbligatorie on line, le spiegazioni dell'Inps

            Come l'Inail, anche l'Inps il 10 gennaio 2008 ha voluto dare le prime indicazioni sulle modalità di invio delle comunicazioni obbligatorie a seguito dell'entrata in vigore del decreto interministeriale 30 ottobre 2007, avvenuta l'11 gennaio 2008.

            Con il messaggio n. 846 l'Inps ha chiarito alle proprie sedi periferiche le regole a cui dovranno attenersi i datori di lavoro nelle comunicazioni di assunzione, cessazione, proroga o trasformazione:

            - a partire dall'11 gennaio 2008 i datori di lavoro devono effettuare tutte le comunicazioni utilizzando i nuovi moduli allegati al decreto, che sostituiscono qualsiasi altro modello utilizzato in precedenza;

            - dall'11 gennaio al 29 febbraio 2008 i datori di lavoro possono effettuare le comunicazioni con i nuovi moduli sia con invio telematico sia con invio cartaceo: in questo secondo caso, però, non sussiste la pluriefficacia della comunicazione, e dunque il datore di lavoro deve, se previsto, adempiere all'ulteriore obbligo di comunicazione nei confronti degli enti previdenziali;

            - dal 1° marzo 2008 i datori di lavoro dovranno effettuare le comunicazioni ai Centri per l'impiego esclusivamente in modalità telematica.

            Per i datori di lavoro domestico il decreto ha previsto una deroga all'obbligo generale di invio on line, permettendo loro di inoltrare le comunicazioni anche con modalità diverse da quella telematica; nei loro confronti la pluriefficacia della comunicazione (che deve comunque avvenire attraverso l'utilizzo dei nuovi moduli) è assicurata dai servizi informatici regionali del ministero del Lavoro, "attraverso l'inserimento del modulo nei sistemi applicativi dei servizi competenti ed è resa disponibile agli Enti Previdenziali attraverso il sistema di cooperazione applicativa telematica".

            giovedì 17 gennaio 2008

            Inail, addio alla denuncia nominativa degli assicurati

            A seguito dell'entrata in vigore del decreto interministeriale 30 ottobre 2007, che oltre a definire la modalità di trasmissione telematica delle comunicazioni obbligatorie ha sancito anche la loro pluriefficacia, con la circolare n. 2 del 10 gennaio 2008 l'Inail spiega ai datori di lavoro come avverrà la graduale scomparsa della denuncia nominativa degli assicurati (Dna).

            Il decreto prevede un periodo transitorio, dall'11 gennaio al 29 febbraio 2008, durante il quale i datori di lavoro possono effettuare le comunicazioni obbligatorie sia con la modalità telematica sia con i moduli cartacei allegati al decreto:
              - nel primo caso l'invio della comunicazione on line è valida anche ai fini Inail;
                - nel secondo caso il datore di lavoro deve continuare a trasmettere all'Inail la denuncia nominativa, "con le stesse modalità finora seguite e con gli strumenti informatici già messi a disposizione dall'Istituto".
                  La pluriefficacia della comunicazione, quindi, si applica solo a quelle trasmesse on line: costituiscono un'eccezione le comunicazioni effettuate dai datori di lavoro domestico, per i quali l'obbligo della Dna all'Inail è cessato l'11 gennaio 2008.

                  Dal 1° marzo 2008 terminerà definitivamente l'obbligo di presentare la denuncia nominativa all'Inail: da quella data, infatti, i datori di lavoro saranno obbligati a trasmettere i nuovi moduli solamente per via telematica e, dunque, la comunicazione di assunzione o cessazione avrà per tutti i datori di lavoro efficacia erga omnes.

                  mercoledì 16 gennaio 2008

                  Il valore della rivalutazione del Tfr fissato a dicembre 2007

                  L'art. 2120 del codice civile stabilisce che il trattamento di fine rapporto accantonato alla fine di ogni anno deve essere rivalutato applicando due tassi, costituiti da:

                  - 1,5% in misura fissa;

                  - 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

                  Per il mese di dicembre 2007 l'indice dei prezzi al consumo comunicato dall'Istat è 131,8, con una differenza rispetto a dicembre 2006 pari a 2,647975. Il 75% di questo aumento è quindi pari a 1,985981, al quale vanno sommati 12/12 del tasso fisso (1,5), cioè 1,500. La somma dei due importi (1,985981 + 1,500) dà il valore della rivalutazione del Tfr di dicembre 2007, pari a 3,485981.

                  In caso di corresponsione di una anticipazione del Tfr, il tasso di rivalutazione si applica sull'intero importo accantonato fino al periodo di paga in cui l'erogazione viene effettuata; per la restante parte dell'anno si applica, invece, solo sulla quota al netto dell'anticipazione, quella cioè che rimane a disposizione del datore di lavoro.

                  Dal 1° gennaio 2001 la rivalutazione maturata dai lavoratori deve essere tassata separatamente dal Tfr, attraverso l'imposta sostitutiva dell'11%. Il prelievo si effettua alla fine dell'anno o alla cessazione del rapporto di lavoro.
                    La rivalutazione non riguarda la quota di Tfr versata dai dipendenti ai fondi di previdenza complementare, mentre devono essere rivalutate dai datori di lavoro le quote di Tfr maturate dai lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti che sono state trasferite al fondo di Tesoreria presso l'Inps.

                    martedì 15 gennaio 2008

                    Disabili, anche i familiari non conviventi possono fruire dei permessi

                    Oltre ai genitori di un minore con handicap grave, l'art. 33, comma 3, della legge 104/92 prevede che abbia diritto a fruire di 3 giorni di permesso mensile anche colui che, in regime di convivenza, assiste un parente o affine entro il terzo grado disabile.

                    Da qualche anno, però, il permesso mensile è riconosciuto anche al soggetto che assiste un parente o affine entro il terzo grado, pur senza convivere. L'art. 20 della legge 53/00 stabilisce infatti che le disposizioni dell’art. 33 della legge 104/92 si applicano anche "ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente".

                    Secondo la circolare Inps n. 133 del 17 luglio 2000, l'esclusività va intesa "nel senso che il lavoratore richiedente i permessi deve essere l'unico soggetto che presta assistenza alla persona handicappata: la esclusività stessa non può perciò considerarsi realizzata quando il soggetto handicappato non convivente con il lavoratore richiedente, risulta convivere, a sua volta, in un nucleo familiare in cui sono presenti lavoratori che beneficiano dei permessi per questo stesso handicappato, ovvero soggetti non lavoratori in grado di assisterlo."

                    Sempre secondo la circolare n. 133, la continuità consiste "nell'effettiva assistenza del soggetto handicappato, per le sue necessità quotidiane, da parte del lavoratore, genitore o parente del soggetto stesso, per il quale vengono richiesti i giorni di permesso. Pertanto la continuità di assistenza non è individuabile nei casi di oggettiva lontananza delle abitazioni, lontananza da considerare non necessariamente in senso spaziale, ma anche soltanto semplicemente temporale."

                    A proposito del concetto di lontananza, la circolare Inps n. 128 dell'11 luglio 2003 ha chiarito che essa "non va intesa solo in senso spaziale ma anche temporale; pertanto se in tempi individuabili in circa un'ora è possibile coprire la distanza tra le due abitazioni del soggetto prestatore di assistenza e l'handicappato, è possibile riconoscere che sussiste un'assistenza quotidiana che concretizza il requisito di continuità dell'assistenza, il quale insieme a quello dell'esclusività, dà diritto alla fruizione dei permessi di cui alla legge 104/92 anche in caso di non convivenza. In caso contrario l'assistenza quotidiana non può essere di per sé esclusa, ma occorre rigorosa prova da parte dell'interessato, sia dei rientri giornalieri sia dell'effettiva assistenza che è possibile fornire in tale situazione di lontananza."
                      Per godere di questi permessi, il familiare del soggetto disabile deve farne richiesta all'Inps, utilizzando il modulo Hand 2 (Genitori di maggiorenni/Familiari).

                      domenica 13 gennaio 2008

                      venerdì 11 gennaio 2008

                      Prolungato di un anno il regime transitorio per i lavoratori rumeni e bulgari

                      Con un tempismo che ha dell'incredibile, il 4 gennaio 2008 il ministero dell'Interno e quello della Solidarietà sociale hanno emanato una circolare che proroga di un anno il termine previsto per la completa liberalizzazione del mercato del lavoro per i cittadini rumeni e bulgari.

                      La circolare n. 1 comunica infatti che il Governo ha deciso di continuare ad avvalersi del regime transitorio, scaduto il 31 dicembre 2007, allungandolo fino al 31 dicembre 2008. Tale regime prevede che i lavoratori rumeni e bulgari possano essere assunti liberamente in determinati settori lavorativi (agricolo e turistico alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico dirigenziale e altamente qualificato e lavoro stagionale), mentre in tutti gli altri l'instaurazione del rapporto di lavoro è subordinata all'ottenimento di un nulla osta che il datore di lavoro deve richiedere allo Sportello unico per l'immigrazione, utilizzando un'apposita modulistica.

                      A questo punto una domanda sorge spontanea: quali provvedimenti devono essere presi nei confronti di quei datori di lavoro che, confidando nella completa liberalizzazione a partire dal 1° gennaio 2008, hanno effettuato nei primissimi giorni dell'anno assunzioni di cittadini rumeni o bulgari in settori non liberalizzati senza eseguire la procedura autorizzativa?

                      Le somme rimborsate al dipendente straniero per le spese scolastiche

                      Con la risoluzione n. 378 del 17 dicembre 2007 l'agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di una società multinazionale con stabilimenti sparsi per il mondo, che ha deciso di riconoscere ai propri dipendenti, a titolo di incentivo, il rimborso delle spese scolastiche sostenute per i figli in caso di trasferimento in una sede estera del lavoratore con tutta la famiglia. In caso di trasferimento in Italia di un dipendente straniero seguito dai suoi familiari - si chiede la società - le somme erogate dal datore di lavoro per rimborsare le spese scolastiche (asilo nido, scuola materna, scuole elementari, medie e superiori) dei figli concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente?

                      L'agenzia delle Entrate ha risposto che il caso in questione potrebbe rientrare tra le ipotesi previste all'art. 51, comma 2, lett. f bis), del Dpr 917/86 (Tuir), secondo il quale non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente "le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12 [il coniuge, i figli e le altre persone indicate nell'art. 433 c.c., ndr], nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari”.

                      Perché non concorrano a formare reddito, spiega l'agenzia, le somme (erogate direttamente dal datore di lavoro al dipendente o rimborsate a quest'ultimo dietro presentazione di fatture) devono essere utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o da categorie di dipendenti; se invece queste fossero messe a disposizione solo di alcuni lavoratori, esse costituirebbero fringe benefit per gli utilizzatori e concorrerebbero sì alla formazione del reddito di lavoro dipendente (circolare dell'agenzia delle Entrate n. 238/E del 22 dicembre 2000).

                      La categoria cui la società multinazionale fa riferimento, cioè quella dei soggetti cosiddetti "expatriates" o "assignees", possono essere considerati una categoria di dipendenti ai quali viene assicurato lo stesso trattamento, indipendentemente dallo Stato di provenienza o di destinazione. Per questo motivo, l'assegno di studio corrisposto al dipendente che sostiene spese per la formazione scolastica dei figli non deve concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente, secondo quanto previsto dall'art. 51, comma 2, lett. f bis), del Dpr 917/86.

                      mercoledì 9 gennaio 2008

                      Flussi stagionali 2008, ecco le quote di ingresso dei lavoratori extracomunitari

                      Con decreto 8 novembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2008, il presidente del Consiglio dei ministri ha programmato i flussi di ingresso per l'anno 2008 dei lavoratori extracomunitari stagionali.

                      Verranno ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero entro una quota massima di 80mila unità, che il ministero della Solidarietà Sociale provvederà a ripartire tra le Regioni e le Province autonome.

                      Alla quota di ingresso così definita sono interessate le seguenti categorie di persone:

                      - lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina;

                      - lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria, vale a dire Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto;

                      - cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2005, 2006 o 2007.

                      martedì 8 gennaio 2008

                      Dal 1° gennaio 2008 gli interessi legali salgono al 3%

                      L'art. 1284 c.c., così come riformato dall'art. 2, comma 185, della legge 662/96, stabilisce che il ministro dell'Economia (ex ministro del Tesoro, a cui la legge faceva in origine riferimento) può modificare ogni anno la misura del saggio degli interessi legali (sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno) attraverso un proprio decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente cui il saggio si riferisce. Qualora entro il 15 dicembre non venga fissata una nuova misura del tasso, questo rimane invariato per l'anno successivo.

                      Con decreto del 12 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2007, il ministro dell'Economia ha modificato il tasso di interesse legale, fissandolo con decorrenza 1° gennaio 2008 al 3% in ragione d'anno (fino al 31 dicembre 2007 il saggio era fissato al 2,5%).

                      Con circolare n. 140 del 21 dicembre 2007 l'Inps ha reso noto che il nuovo tasso sarà applicato, nei casi previsti dalla normativa attuale, ai crediti contributivi il cui pagamento avverrà dal 1° gennaio 2008 in poi.

                      lunedì 7 gennaio 2008

                      Stranieri extraUe, la procedura di ingresso per familiari al seguito

                      Per far venire in Italia un cittadino extracomunitario assieme alla sua famiglia è necessario seguire una serie di passaggi.

                      Innanzitutto il cittadino extraUe deve essere in possesso di un visto di ingresso per lavoro subordinato di durata non inferiore ad un anno, per lavoro autonomo non occasionale, per studio o per motivi religiosi: solo questo documento consente infatti al cittadino straniero di entrare in Italia e di portare con sé a) il coniuge, b) i figli minori (anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio), c) i figli maggiorenni a carico che non possano provvedere al proprio sostentamento a causa del precario stato di salute o d) i genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza.

                      La procedura per familiari al seguito (da non confondersi con quella di ricongiungimento familiare, molto simile ma che presuppone la presenza in Italia del cittadino extracomunitario e per giunta già munito del permesso di soggiorno) inizia con la presentazione, da parte del cittadino extracomunitario alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero, di una delega nei confronti di un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia a presentare l'istanza di nulla osta per familiari al seguito.

                      La delega, una volta presentata, deve essere tradotta e legalizzata dalla rappresentanza diplomatica consolare italiana all'estero e recapitata al delegato in Italia. Questi, una volta venuto in possesso della delega, deve compilare il modulo della domanda di nulla osta per familiari al seguito (mod. T) in tutte le sue parti e inviarlo in duplice copia allo Sportello unico per l'Immigrazione competente.

                      Lo Sportello unico esamina la domanda e poi convoca il delegato perché la integri con una serie di documenti che vanno prodotti in duplice copia; entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, lo Sportello unico rilascia il nulla osta per familiari al seguito e fornisce al delegato il numero telefonico dello Sportello unico al quale rivolgersi per fissare la successiva convocazione dei familiari presso lo stesso Sportello unico.

                      A questo punto si apre un'autonoma procedura che riguarda esclusivamente i familiari del cittadino straniero: essi, una volta venuti in possesso del nulla osta per familiari al seguito, devono richiedere il visto d'ingresso in Italia alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero.

                      Ottenuti i visti di ingresso, essi potranno raggiungere il familiare (che nel frattempo è già entrato in Italia) e richiedere, direttamente o tramite il delegato (utilizzando il numero di telefono precedentemente fornito), l'appuntamento presso lo Sportello unico per la richiesta del permesso di soggiorno per motivi familiari.

                      sabato 5 gennaio 2008

                      La nuova riforma del Welfare: dal comma 84 al comma 94

                      La legge 247/07 di riforma del Welfare, che è entrata in vigore il 1° gennaio 2008, consta di un articolo e 94 commi.

                      Il comma 84 fissa per il 2008 in 20 milioni di euro, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, l'ammontare delle indennità ordinarie di disoccupazione, esclusivamente concordate in base a intese territoriali tra le parti, recepite entro il 31 marzo 2008 con decreto del ministro del Lavoro.

                      I commi 85, 86, 87, 88 e 89 riguardano disposizioni concernenti i lavoratori e le imprese portuali.

                      Il comma 90 fissa i tempi, i criteri e l'iter di approvazione dei decreti attuativi previsti dalla legge.

                      Il comma 91 stabilisce in 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge il termine per correggere e integrare i decreti attuativi.

                      Il comma 92 subordina l'efficacia delle disposizioni della legge all'entrata in vigore delle disposizioni relative all'istituzione del Fondo per il finanziamento del Protocollo del 23 luglio 2007.

                      Il comma 93 vieta che l'emanazione dei decreti attuativi produca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

                      Il comma 94 stabilisce che l'entrata in vigore della legge è il 1° gennaio 2008.

                      La nuova riforma del Welfare: dal comma 76 al comma 83

                      La legge 247/07 di riforma del Welfare, che è entrata in vigore il 1° gennaio 2008, consta di un articolo e 94 commi.

                      I comma 76, 77 e 78 introducono la disciplina transitoria sulla totalizzazione dei contributi assicurativi (in attesa di una prossima riforma dell'istituto), incentivano la domanda di riscatto del periodo di studi universitari e prevedono il ricorso al fondo previsto per la manovra d'estate (Dl 81/07, convertito, con modificazioni, dalla legge 127/07) per finanziare le novità sulla totalizzazione e sul riscatto del periodo di laurea.

                      Il comma 79 fissa l'aliquota contributiva per gli iscritti alla Gestione separata dell'Inps che non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie: 24% nel 2008, 25% nel 2009 e 26% a decorrere dal 2010.

                      Il comma 80 prevede l'allineamento della Gestione separata dell'Inpgi, l'istituto pensionistico dei giornalisti, con la Gestione separata dell'Inps (così come modificata dalle disposizioni del comma 79) e forme di incentivazione per la stabilizzazione degli iscritti al regime pensionistico dell'Inpgi.

                      Il comma 81 delega il Governo ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti finalizzati al riordino della normativa in materia di occupazione femminile, in particolare per lo sviluppo della flessibilità degli orari delle mamme lavoratrici, per la revisione dei congedi parentali e per l'incremento del tempo parziale e del telelavoro.

                      Il comma 82 consente contribuzioni saltuarie e non fisse anche ai non iscritti al fondo "Mutualità pensioni" dell'Inps.

                      Il comma 83 stabilisce maggiori tutele in tema di maternità per le lavoratrici impegnate in attività di co.co.pro.

                      La nuova riforma del Welfare: dal comma 55 al comma 75

                      La legge 247/07 di riforma del Welfare, che è entrata in vigore il 1° gennaio 2008, consta di un articolo e 94 commi.

                      I commi 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66 prevedono nuove disposizioni nel settore dell'agricoltura.

                      I commi 67 e 68 istituiscono un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello (dotazione finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010), le cui caratteristiche saranno stabilite da un decreto.

                      I commi 69 e 70 prevedono l'emanazione, mediante decreto, delle disposizioni per realizzare, nel 2008, la deducibilità ai fini fiscali o l'introduzione di opportune misure di detassazione per ridurre l'imposizione fiscale sulle somme oggetto degli sgravi contributivi sulla retribuzione di secondo livello.

                      Il comma 71 prevede l'eliminazione, dal 1° gennaio 2008, del contributo aggiuntivo all'Inps per il lavoro straordinario.

                      I commi 72, 73 e 74 istituiscono, dal 1° gennaio 2008, tre diversi fondi per favorire l'occupazione giovanile, che verranno disciplinati con decreto da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e avranno una dotazione finanziaria di 150 milioni di euro per il 2008.

                      Il comma 75 incrementa di 8 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, il fondo di finanziamento ordinario delle università per provvedere all'innalzamento degli assegni e dei contratti di ricerca.

                      giovedì 3 gennaio 2008

                      La nuova riforma del Welfare: dal comma 44 al comma 54

                      La legge 247/07 di riforma del Welfare, che è entrata in vigore il 1° gennaio 2008, consta di un articolo e 94 commi.
                        Il comma 44 riconosce: a) maggior importanza alla contrattazione collettiva in tema di modifiche al lavoro part time: b) il diritto dei lavoratori (che sono o hanno parenti) affetti da patologie oncologiche di trasformare il rapporto di lavoro a tempo parziale: c) la priorità al lavoratore che ha un figlio convivente di età non superiore a 13 anni o portatore di handicap di trasformare il rapporto di lavoro a tempo parziale: d) al lavoratore che ha trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale il diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni equivalenti.

                        Il comma 45 ha eliminato il lavoro intermittente (previsto dagli artt. da 33 a 40 del Dlgs 276/03, ora abrogati).

                        Il comma 46 ha abolito il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, di cui al titolo III, capo 1, del Dlgs 276/03.

                        I commi 47, 48, 49 e 50 affrontano il tema del lavoro discontinuo (nei fine settimana, durante le festività, ecc.) nel turismo e nello spettacolo, demandando alla contrattazione collettiva la disciplina normativa ed economica e al ministero del Lavoro la definizione, con decreto, delle modalità per lo svolgimento in forma semplificata degli adempimenti amministrativi di tali rapporti di lavoro.

                        I commi 51, 52 e 53 si occupano del rapporto di lavoro nel settore edile.

                        Il comma 54 assegna all'agenzia delle Entrate la competenza sui provvedimenti sanzionatori amministrativi.